Sez. 1, Sentenza n. 2223 del 21/12/1983 Cc. (dep. 10/01/1984) Rv. 162070 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE - INCOMPATIBILITÀ DELLE CURE CON LO STATO DI DETENZIONE - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE - INCOMPATIBILITÀ DELLE CURE CON LO STATO DI DETENZIONE - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di concessione o di diniego del beneficio della libertà provvisoria, la valutazione dello stato di salute dell'imputato assume Rilevanza decisiva quando le condizioni di salute dello stesso siano divenute incompatibili con il protrarsi del regime detentivo, tenuto conto della possibilità della prestazione delle cure mediche necessarie oltre che in istituto penitenziario, anche in strutture sanitarie esterne, siccome consente l'art. 11 dell'ordinamento penitenziario. (Conf mass n 158173; (Conf mass n 158153; (Conf mass n 156369; (Conf mass n 153303; (Conf mass n 152166; (Conf mass n 151520).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 15/12/1979 num. 625 art. 8, Legge 06/02/1980 num. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)