Sez. 3, Sentenza n. 4897 del 09/08/1988 (Rv. 459717 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CORRISPETTIVO COSTITUITO DA COSA DIVERSA DA UNA SOMMA DI DENARO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CORRISPETTIVO COSTITUITO DA COSA DIVERSA DA UNA SOMMA DI DENARO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Il corrispettivo a carico dell'affittuario nel contratto di affitto di fondo rustico, può consistere in cose diverse dal denaro ed essere rappresentato da utilità di varia natura, e, sempre che sia pattuito, non importando la Mancanza di consenso sulla sua misura esclusione del perfezionamento del contratto, deve soddisfare il duplice requisito della determinatezza (o, almeno, della determinabilità della sua entità economica alla stregua di elementi prestabiliti dalle parti, nello stesso atto di stipulazione del contratto o verbalmente, anche con rinvio al criterio dell'equo apprezzamento) e della obbligatorietà, nel senso che la sua prestazione non può trovare la causa in ragioni (di convenienza, opportunità, liberalità, cortesia ecc.) diverse dalla forza cogente del rapporto contrattuale. (V 618/82, mass n 418373; (V 1484/75, mass n 375068; (Conf 4937/77, mass n 388544).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1639
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)