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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 22 marzo 1977, causa 74/76

Decisione
decisa il 1977-03-22
ECLI
ECLI:EU:C:1977:51

Epigrafe

Dans l'affaire 74-76 ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par le Pretore de Milan (IIIe chambre civile) et tendant à obtenir, dans le litige entre IANNELLI & VOLPI SPA, à Milan, et DITTA PAOLO MERONI, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30 et 95 du traité CEE, LA COUR, composée de MM. H. Kutscher, président, A. M. Donner et P. Pescatore, prési dents de chambre, J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco et A. Touffait, juges, avocat général: M. J.-P. Warner greffier: M. A. Van Houtte rend le présent

ARRÊT › En fait

paragrafo 1
Attendu que le jugement de renvoi et les observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour CEE peuvent être résumés comme suit:

ARRÊT › En fait › I — Faits et procédure

punto 1
A l' occasion d' une importation de rouleaux de papier peint de France en Ita lie, la société Iannelli & Volpi, demande resse au principal, a versé à l'Ente nazio nale per la cellulosa e per la carta (ci-après ENCC), organisme de droit public italien, à titre de redevance, une somme de 9483 Lit, qu'elle a, à l'occasion d'une revente, en 1974, de tout ou partie des dits rouleaux, porté en compte, à concur rence de 7875 Lit, à l'acheteur, la société Meroni. Celle-ci en a refusé le paiement, motif pris de ce que la redevance en ques tion serait incompatible avec le droit communautaire, d'une part, parce qu'elle serait perçue en vue du financement d'un système d'aides qui serait contraire à l'ar ticle 30 du traité et, d'autre part, parce que, en tout état de cause, elle violerait l' article 95 du traité.
punto 2
Devant ce refus, la firme Iannelli & Volpi a saisi le Pretore de Milan qui, après avoir appelé en intervention 1 ENCC, a, par ordonnance du 25 juin 1976, sursis a statuer et, conformément à l'article 177 du traité, demandé à la Cour de justice de statuer sur les questions d'in terprétation suivantes: 1) Un système de subventions, interes sant un organisme de droit public et fondé sur une réglementation interne qui (pour la période en cause) permet aux éditeurs nationaux de recevoir, à un prix réduit, le papier de journal produit par les seules papeteries natio nales, alors que le papier de journal importé des pays membres ne peut être acheté qu'au prix entier, du fait qu'il ne bénéficie d'aucune subven tion, constitue-t-il une mesure d'effet équivalant à une restriction quantita tive à l'importation, interdite par les articles 30 et suivants du traite CEE? 2) L' illégalité éventuelle, en vertu de l' ar ticle 30 du traité CEE ou d'un autre texte communautaire (en particulier la directive 70/50 du 31 décembre 1969) du système de subventions visé ci-des sus, compte tenu du fait que ce sys tème est financé par des contributions parafiscales appliquées sur les produits de papeterie importés des autres pays membres, rend-elle à son tour ces considerata come materia prima, men tre la base imponibile per l'applica zione del contributo sul corrispon dente prodotto importato risulti dal suo valore complessivo: intendendosi per valore complessivo del prodotto importato il costo del prodotto finito indicato in fattura (composto quindi dal costo della materia prima all'ori gine più il valore aggiunto) aumentato delle «spese di carico o di imbarco, di commissione, di assicurazione, di tra sporto, ecc. fino al confine, anche se dette spese non sono comprese in tutto o in parte nella fattura del venditore». 6) Qualora dalla soluzione del quesito di cui sopra al punto n. 5 dovesse risul tare come vietata l'applicazione di un contributo in modo discriminatorio a causa della più elevata base imponi bile sulla quale è calcolato per i soli prodotti importati, se l'art. 95 del trat tato faccia sorgere in capo agli impor tatori di prodotti provenienti da paesi comunitari il diritto soggettivo a chie dere la restituzione della parte di detto contributo pagato in eccedenza a par tire dall'1. 1. 1962, data di inizio della seconda tappa.
punto 3
L'ENCC è un ente di diritto pub blico che riunisce i produttori e consuma tori di cellulosa nonché i produttori di carta e mira a promuovere l'uso della cel lulosa in Italia e ad organizzare la produ zione e il commercio della carta. Esso, fra l'altro, sovvenziona l'acquisto, da parte degli editori, di carta destinata alla pubbli cazione di quotidiani e riviste. La sua atti vità è finanziata mediante contributi ri scossi sulla produzione, sulla vendita e sull'importazione di cellulosa e di carta. Per quanto concerne la vendita e l'impor tazione di carta e di cartone, le modalità di riscossione di tali contributi sono disci plinate dal decreto ministeriale 3 luglio 1940 e possono essere riassunte come se gue: a) sulle vendite di carta e cartone pro dotti in Italia si applica, in occasione del primo trasferimento effettuato dalle cartiere nazionali, un contributo pari al 3 % dell' 'importo netto dellafattura o altro documento equipol lente (art. 1,1o comma); b) sulle vendite dt prodotto cartotecnici fabbricati mediante trasformazione della carta e dei cartoni da parte delle cartiere viene riscosso, in occasione del primo trasferimento del prodotto finito, un contributo della medesima aliquota, limitatamente al 70 % del l'importo netto fatturato, cioè del prezzo netto del prodotto finito (art. 1, 2o comma); c) l'importazione di prodotti cartotecnici è assoggettata a un contributo del 3 % calcolato sul 70 % del «valore della merce importata», vale a dire del va lore proprio della merce all'origine, aumentato del dazio doganale e del diritto di licenza, nonché di certe spese di trasporto, d'assicurazione e d' imballaggio, anche se dette spese non sono comprese nella fattura del venditore (art. 7, 2o comma; art. 8, ul timo comma): d) l'importazione di carta e cartone è assoggettata ad un contributo del 3 %, calcolato sul 100 % del «valore della merce importata» ai sensi dell'art. 7, 2o comma; e) il ministro competente può, su propo sta dell'ENCC, ridurre il contributo per quanto concerne la vendita dei prodotti di cui sub b) (art. 9).
punto 4
In conformità all'art. 93, n. 1, del trat tato CEE, la Commissione procedeva al l'esame del sistema di sovvenzioni gestito dall'ENCC, trattandosi di aiuti ai sensi degli artt. 92 e 93 del trattato stesso; essa ne criticava, ritenendole incompatibili con dette norme, determinate caratteristi che e in particolare: 1o il fatto che la carta da giornale impor tata direttamente dagli editori non fruiva di sovvenzioni, a differenza di quella fabbricata in Italia o importata tramite l'ENCC; 2o la circostanza che la base imponibile per il calcolo del contributo era di versa, per determinati prodotti carto tecnici, a seconda ch'essi fossero di produzioni nazionale o venissero im portati. A questo proposito, la Commissione riteneva irrilevante l'esi stenza — segnalatale dal governo ita liano — di una prassi in forza della quale il ministro competente poteva, ad istanza degli importatori interes sati, ridurre la base imponibile. Poiché il governo italiano apportava al si stema suddetto le modifiche richieste dalla Commissione, questa gli comuni cava, con lettera 20 novembre 1974, che il sistema stesso era ormai «conforme alle disposizioni del trattato in materia di aiuti».
punto 5
Le questioni sottoposte alla Corte dal giudice nazionale vertono sugli aspetti del sistema di sovvenzioni dell'ENCC già criticati dalla Commissione e si riferi scono al periodo anteriore alle modifiche apportatevi dal governo italiano, periodo nel corso del quale sono stati versati i contributi la cui legittimità viene ora con testata nel giudizio di merito. Il provvedimento di rinvio è stato regi strato in cancelleria il 26 luglio 1976. La Commissione delle Comunità euro pee, l'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, interveniente nella causa principale, e la ditta Meroni, convenuta nella stessa causa, hanno depositato osser vazioni scritte, a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia. Il governo italiano ha svolto osservazioni orali nell'udienza del 25 gennaio 1977. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

ARRÊT › En fait › II — Osservazioni scritte presen tate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giusti zia › A — Osservazioni della Commissione

paragrafo 1
Dopo aver ricordato le cause 77/72 (Capo longo) e 97/74 (IGA V), di cui la presente controversia costituisce a suo avviso il se guito, la Commissione si sofferma ad ana lizzare gli elementi discriminatori esi stenti nel sistema di sovvenzioni prima delle modifiche apportatevi nel 1974. Per quanto concerne, in particolare, l'imposi zione di taluni prodotti cartotecnici im portati, essa sostiene quanto segue:
paragrafo 2
a) non tutte le importazioni di prodotti cartotecnici hanno ricevuto lo stesso trattamento riservato ai prodotti nazio nali: b) l' esistenza di una prassi amministra tiva che consentiva al ministro compe tente, su domanda degli interessati, di sopprimere tale disparità non basta a cancellare la discriminazione fiscale vietata dall'art. 95: il principio della certezza dei rapporti giuridici impedi sce infatti di tener conto, al fine di ac certare se vi sia o meno discrimina zione, di elementi attinenti al potere discrezionale del ministro.
paragrafo 3
L'obbligo, per i singoli, di ricorrere ad un'autorità amministrativa nazionale per ottenere l'eguaglianza di trattamento fi scale si risolve, in definitiva, in una viola zione dei diritti soggettivi attribuiti ai sin goli dall'art. 95.
paragrafo 4
È quindi a buon diritto che, nella quinta questione, il pretore di Milano non tiene conto della prassi sopra ricordata.

ARRÊT › En fait › II — Osservazioni scritte presen tate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giusti zia › A — Osservazioni della Commissione › Sulla prima questione

paragrafo 1
a) Secondo la Commissione, i sistemi di sovvenzioni rientrano nella sfera di appli cazione dell'art. 92, non già dell'art. 30. Benché i regimi di aiuti abbiano quasi tutti un'incidenza sugli scambi e possano in tal modo produrre effetti sugli stessi, la compatibilità con le disposizioni del trat tato va esaminata globalmente alla luce dell'art. 92 e nell'ambito di una valuta zione discrezionale che rientra nella com petenza esclusiva attribuita alla Commis sione dall'art. 93. Ricondurre gli aiuti nella sfera d'applicazione dell'art. 30 equi varrebbe ad alterare la portata di tale norma, a sostituire il giudizio della Com missione con quello del giudice ed a b) que la circonstance qu'une pratique administrative aurait permis au mi nistre, sur demande des intéressés, d'éliminer cette inégalité, ne suffirait pas à faire disparaître la discrimina tion fiscale interdite par l'article 95, parce que la règle de la sécurité des rapports juridiques interdirait de tenir compte, pour évaluer s'il y a ou non discrimination, d'éléments relevant de l'appréciation discrétionnaire du minis tre.
paragrafo 2
L' obligation pour les justiciables de recou rir à une autorité administrative nationale pour obtenir l'égalité du traitement fiscal se traduirait en dernière analyse par une atteinte aux droits subjectifs que l'article 95 confère aux particuliers.
paragrafo 3
Ce serait donc, à juste titre, que dans sa cinquième question le Pretore de Milan n'aurait pas fait état de la pratique admi nistrative mentionnée ci-dessus.

ARRÊT › En fait › II — Osservazioni scritte presen tate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giusti zia › A — Osservazioni della Commissione › Sur la première question

paragrafo 1
a) Selon la Commission les systèmes de subventions relèveraient de l'article 92 et non de l'article 30. Bien que les systèmes d'aides ont presque tous une influence sur les échanges et sont de ce fait suscep tibles d'avoir des effets sur ceux-ci, la compatibilité avec les dispositions du traite devrait néanmoins être examinée globalement au regard de l'article 92, et dans le cadre de la compétence exclusive et discrétionnaire que l'article 93 octroie à la Commission. Inclure les aides dans le champ d'application de l'article 30 au rait pour effet d'altérer la portée de cette disposition, de substituer à l'appréciation de la Commission celle du juge et de conférer des droits parfaits aux particu liers dans une matière qui leur est sous traite, parce que l'article 92 n'a pas d'effet direct. Ainsi, dans son interprétation littérale, la première question qui vise un régime d'aides, pris dans son ensemble, devrait recevoir une réponse négative. b) La Commission relève toutefois qu'une interprétation logique de la ques tion suggère que celle-ci viserait la possi bilité, dans l'analyse d'un régime d aides, d'isoler des conditions ou éléments qui, bien que faisant partie intégrante dudit régime, pourraient être appréciés de ma nière autonome au regard de l'article 30, sans mettre en cause la conformité de l'aide elle-même avec l'article 92. A la question ainsi posée il faudrait, compte tenu, selon la Commission, de la jurispru dence de la Cour, donner une réponse af firmative. L'hypothèse visée par la première ques tion, à savoir la circonstance que les aides aux entreprises de presse étaient accor dées en cas d'importation de papier par l'intermédiaire de l'ENCC mais refusées en cas d'importation directe, constituerait une condition d'accès à l'aide, étrangère à l'objet de celle-ci, non nécessaire pour la réalisation de l'objectif envisagé, qui por terait atteinte aux échanges intracommu nautaires et serait, dès lors, contraire à l'ar ticle 30, indépendamment de l'article 92.
paragrafo 2
On pourrait, en conséquence, sur le plan des possibilités d'action de la part des jus ticiables, distinguer trois cas:
paragrafo 3
1) aides interdites par 1 article 92 et non assorties de conditions susceptibles d'être appréciées de manière auto nome au regard de l'article 30: applica tion exclusive de l'article 93, para graphe 2; 2) aides interdites par l' article 92, assor ties de conditions susceptibles d'être appréciées de manière autonome au regard de l'article 30. Applicabilité de la procédure de l'article 93, para graphe 2, en ce qui concerne l' aide dans son ensemble; recours éventuel à l'article 169 en ce qui concerne les élé ments autonomes constitutifs de viola tions d'autres dispositions du traité, et, pour les justiciables, recours tirés de l'effet direct des dispositions violées par ces éléments autonomes; 3) aides conformes aux dispositions de l'article 92, mais assorties de condi tions susceptibles d'être appréciées de manière autonome au regard de l'ar ticle 30: application éventuelle de l'ar ticle 169 et des garanties procédurales données aux justiciables par suite de l'effet direct de cet article 30.
paragrafo 4
La possibilité de contrôler certains as pects d'un régime d'aides au regard de dispositions autres que l'article 92 ne se rait pas une hypothese neuve car elle au rait déjà été envisagée par la Cour, notam ment dans l'arrêt IGAV.

ARRÊT › En fait › II — Osservazioni scritte presen tate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giusti zia › A — Osservazioni della Commissione › Sur les deuxième et troisième questions

paragrafo 1
Ces questions porteraient sur le point de savoir si l'illégalité — notamment au re gard de l'article 30 du traité — d'un ou plusieurs éléments d'un régime d'aides aurait pour effet de vicier, à son tour, par voie d' illégalité dérivée, le mode de finan cement de ce régime.
paragrafo 2
Selon la Commission, la réponse devrait être négative: un examen analytique des régimes d'aides impliquerait que l'on confère aux différents éléments qui le composent l'autonomie indispensable pour en établir la compatibilité avec les dispositions du traité dont ils relèvent res pectivement.
paragrafo 3
L'incompatibilité avec le traité d'une taxe parafiscale, telle que décrite dans la deuxième question, ne pourrait être cons tatée que si cette taxe présente, par elle-même, le caractère d'une imposition prohibée par les articles 13 ou 95 du traité.

ARRÊT › En fait › II — Osservazioni scritte presen tate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giusti zia › A — Osservazioni della Commissione › Sur la quatrième question

paragrafo 1
La réponse ne pourrait être qu'affirmative car l' interdiction de l'article 95 vaudrait également pour les charges parafiscales destinées à financer les activités d'un or ganisme de droit public autre que l'État.

ARRÊT › En fait › II — Osservazioni scritte presen tate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giusti zia › A — Osservazioni della Commissione › Sur les cinquième et sixième questions

paragrafo 1
Ici également la réponse devrait être affir mative. Pour constater l'existence d'une discrimination fiscale interdite par l'article 95, il faudrait prendre en considéra tion non seulement le taux de la taxe, mais, ainsi qu'il ressortirait de l'arrêt de la Cour de justice du 5 mai 1970 dans l'affaire 77-69 (Commission/Royaume de Belgique, Recueil 1970, p. 242) égale ment l'assiette et les modalités de percep tion de la taxe. La réglementation ita lienne dont il s'agit étant antérieure à l'entrée en vigueur du traité, l'interdic tion de toute discrimination fiscale pren drait, par application de l'article 95, ali néa 3, effet a compter du 1er janvier 1962.
paragrafo 2
La sixième question tendant à savoir si les particuliers lésés par une violation de l'article 95 peuvent exiger la restitution de la partie de la contribution payée en excédent à partir du 1er janvier 1962 pose rait le même problème que celui qui fait l'objet des affaires 33-76 (REWE) et 45-76 (COMET) sur lesquelles la Cour ne s'était pas encore prononcée à la date du dépôt du mémoire d'observations, mais quelle a tranchées par ses arrêts du 16 décembre 1976.

ARRÊT › En fait › II — Osservazioni scritte presen tate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giusti zia › B — Observations de l'ENCC

paragrafo 1
D'après l'ENCC, les questions posées par le Pretore de Milan concerneraient en substance:
paragrafo 2
1) d'une part, la compatibilité avec l'ar ticle 30 du traité CEE du régime des aides à la presse géré par l'Ente et 2) d' autre part, la compatibilité avec l' ar ticle 95 du traité CEE du système de taxation par l'ENCC des produits pa petiers.

ARRÊT › En fait › II — Osservazioni scritte presen tate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giusti zia › B — Observations de l'ENCC › I — En ce qui concerne la compa tibilité du régime d'aides à la presse avec l'article 30 du traité › Sur la première'question

paragrafo 1
L'ENCC fournit d'abord des précisions au sujet des subventions à la presse. Ces subventions constitueraient une aide aux éditeurs et non à l'industrie du papier. Les éditeurs ne paieraient qu'une partie vrebbe esser valutata alla luce non già del l'art. 30, bensì delle norme in materia di aiuti. Orbene, le sovvenzioni sono sem pre, per natura, discriminatorie ed hanno immancabilmente un effetto restrittivo a danno dei prodotti concorrenti di quelli agevolati. Quando si tratta di sovvenzioni, gli artt. 92 e 93 assorbono il problema in ogni suo aspetto e, di conseguenza, l'ef fetto delle modalità di finanziamento di una sovvenzione sulla legittimità di que sta va apprezzato rispetto all'art. 92, n. 1, e non all' art. 30. Tale punto di vista è cor roborato dalla sentenza 25 giugno 1970 della Corte (causa 47/69, Governo fran cese/Commissione, Racc. 1970, pag. 487).
paragrafo 2
Ne risulta che la compatibilità col trat tato di oneri parafiscali collegati ad un regime di sovvenzioni dev'essere valutata, al pari di tale regime nel suo complesso, in base al criterio distintivo indicato nel l'art. 92, n. 1, cioè in funzione della «mi sura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri», non già attenendosi al cri terio più rigoroso dell'attitudine ad ostaco lare la libera circolazione delle merci, che è alla base del divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative o di tasse d'effetto equivalente a dazi doga nali.
paragrafo 3
L'esame, alla luce dell'art. 92 del trattato, del regime delle integrazioni di prezzo così com'era applicato in precedenza porta ad escludere ch'esso abbia prodotto un effetto restrittivo a danno della carta importata: ciò risulta dal raffronto del vo lume delle importazioni di carta da gior nale nel 1973 (epoca in cui la conces sione della sovvenzione era ancora subor dinata alla condizione che la carta fosse stata importata tramite l'ENCC) e nel 1975, quando tale condizione non era più in vigore. In conclusione:
paragrafo 4
1) nella fattispecie non si è verificato nep pure l'effetto restrittivo normalmente connesso all'aiuto; 2) l'aiuto va comunque a vantaggio di un prodotto (pubblicazioni in lingua ita liana) che non si trova in concorrenza con prodotti importati.
paragrafo 5
La prima questione va quindi risolta nel modo seguente: «un regime di sovven zioni del genere di quello gestito in pas sato e al presente dall'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta non può costi tuire (nemmeno qualora rispondesse a verità la falsa notazione iscritta nel que sito, attinente alla riserva delle integra zioni alle sole carte nazionali — quod non — una misura di effetto equivalente a restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30 CEE».

ARRÊT › En fait › II — Osservazioni scritte presen tate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giusti zia › B — Observations de l'ENCC › I — En ce qui concerne la compa tibilité du régime d'aides à la presse avec l'article 30 du traité › Sulla seconda questione

paragrafo 1
L'ENCC osserva che, data la soluzione suggerita per quanto concerne la prima questione, l'esame della seconda riveste un carattere puramente accessorio. Esso ricorda comunque che la carta destinata alla stampa di quotidiani è esente dal con tributo e che la riscossione di quest'ul timo, nei casi in cui è stabilita, non av viene in maniera discriminatoria: tale onere non può pertanto esser soppresso in ragione dell'asserita illegittimità della sovvenzione. Per di più, qualora si con sentisse ai singoli di provocare, agendo su un elemento del sistema, la paralisi di un regime soggetto al sindacato esclusivo della Commissione nell'ambito dell'art. 93, si svuoterebbe tale norma di ogni con creta rilevanza.

ARRÊT › En fait › II — Osservazioni scritte presen tate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giusti zia › B — Observations de l'ENCC › I — En ce qui concerne la compa tibilité du régime d'aides à la presse avec l'article 30 du traité › Sulla terza questione

paragrafo 1
Tale questione, che concerne unicamente l'efficacia diretta dell'art. 30, è in astratto di pacifica soluzione; essa è però irrile vante nella presente causa.

ARRÊT › En fait › II — Osservazioni scritte presen tate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giusti zia › B — Observations de l'ENCC › II — Sulla compatibilità dell'imposi zione dei prodotti cartotecnici con l'art. 95 del trattato (quinta que stione)

paragrafo 1
Il problema sollevato in tale questione dal giudice a quo concerne l'imposizione dei prodotti cartotecnici, cioè dei pro dotti che non si presentano sotto forma di carta o di cartone, ma hanno subito ela borazioni o aggiunte di materiali diversi (art. 1, 3o comma, del D.M. 3 luglio 1940): fra detti prodotti rientra certa mente la carta da parati di cui trattasi nella causa principale.
paragrafo 2
L'aliquota del contributo ENCC è del 3 %: tale onere grava in misura preponde rante (5/6) sul consumatore, mentre la dif ferenza resta a carico del produttore ita liano o dell'importatore.
paragrafo 3
Il fatto generatore dell'imposizione è la cessione dei prodotti considerati, siano essi nazionali o importati. Anche se, per questi ultimi, il contributo è calcolato sul valore d'importazione, il pagamento ri mane acquisito solo in virtù dell'effettiva cessione.
paragrafo 4
La determinazione dell'imponibile è effet tuata, per i prodotti nazionali, sulla base del valore fatturato in conformità alle norme fiscali e, per i prodotti importati, sul valore d'importazione, cioè sul prezzo cif maggiorato di eventuali dazi. Tale cri terio di determinazione, lungi dall'impli care una discriminazione a danno dei pro dotti importati, si risolve in pratica a loro vantaggio, giacché, al momento della ces sione vera e propria, che costituisce il fatto generatore del debito d'imposta, il loro prezzo è necessariamente superiore a quello di frontiera.
paragrafo 5
Va inoltre considerato che la carta e il car tone di produzione nazionale ottenuti dalla cellulosa sono soggetti, oltre che al suddetto contributo, ad un'ulteriore impo sizione, a favore dell'ENCC, gravante sulla cellulosa prodotta in Italia o impor tata dall'estero.
paragrafo 6
L'ENCC respinge l'argomento della ditta Meroni, secondo cui, mentre la merce straniera è inevitabilmente tassata in base al suo valore di prodotto finito al mo mento dell'importazione, il prodotto car totecnico italiano è liberato una volta per tutte dal contributo riscosso, se del caso, all'atto dell'acquisto della carta o del car tone utilizzati nel processo di fabbrica zione. In primo luogo — esso obietta — ciò non avviene nel caso delle industrie integrate nazionali che cedono per la prima volta il prodotto finito ottenuto dalla cellulosa (già tassata) (art. 1, 2o comma, D.M. 3 luglio 1940); d' altra parte, la normativa in materia contiene oppor tuni correttivi, giacché l'art. 8, ultimo comma, del suddetto decreto dispone per i prodotti cartotecnici importati la ridu zione forfettaria del valore imponibile al 70 %, cioè l'applicazione dell'aliquota del 2,10 % invece della normale aliquota del 3 %. Per di più, la prassi amministra tiva vigente in materia d'interpretazione dell'art. 9 dello stesso decreto consente sia ai produttori nazionali, sia agli impor tatori che abbiano fondato motivo di rite nere insufficiente tale riduzione di chie dere al ministro competente una valuta zione più equa degli elementi non tassa bili, onde ottenere un'imposizione com misurata al quantitativo di carta o cartone (soggetti al contributo) effettivamente pre sente nel prodotto finito. Quello sopra descritto costituisce il sistema ottimale, giacché qualsiasi determinazione forfetta ria dell'imponibile implicherebbe neces sariamente un serio rischio di discrimina zione.
paragrafo 7
Passando all'esame di tale sistema sotto il profilo specifico dell'art. 95, l'ENCC os serva che tutte le domande dei contri buenti miranti ad ottenere un'applica zione del contributo ENCC proporzio nata all'effettivo contenuto di carta dei prodotti cartotecnici sono state sistemati camente accolte. Le carte da parati impor tate sono state e continuano ad essere sog gette a un regime tributario equo e com patibile con il trattato: fino al 28 settembre 1976 è stata ad esse applicata l'ali quota del 2,10 % anziché del 3 %, in conseguenza, della riduzione del valore imponibile al 70 %, oppure, ad istanza del contribuente, un'aliquota ad hoc; dopo tale data, è stata applicata l'ali quota forfettaria dell'1 %, per effetto della riduzione dell'imponibile ad 1/3, o addirittura, sempre ad istanza degli inte ressati, un'aliquota inferiore.
paragrafo 8
Infine, l'ENCC sottolinea che la Commis sione delle Comunità europee, con nota 20 novembre 1974, ha preso atto della tion. Elle observe qu'il n'en serait pas ainsi dans le cas d' industries nationales intégrées qui cèdent pour la première fois le produit fini obtenu à partir de la cellulose (déjà imposée) (article 1, alinéa 2, du décret du 3 juillet 1940) et que, d'ailleurs, des correctifs adéquats auraient été prévus. En effet, l'article 8, dernier ali néa, du décret ministériel du 3 juillet 1940 prévoirait pour les produits pape tiers importés une réduction forfaitaire de la valeur imposable à 70 %, c'est-à-dire qu'un taux de 2,10 % serait appliqué au lieu de 3 %. De plus, la pratique adminis trative en matière d'interprétation de l'ar ticle 9 permettrait non seulement aux papetiers nationaux mais également aux importateurs qui auraient une raison va lable pour considérer la réduction à 70 % comme insuffisante de s'adresser au mi nistre compétent en vue d'une prise en considération plus adéquate des éléments non taxables leur permettant d'obtenir une imposition proportionnée à la teneur effective de la matière imposable papier-carton dans les produits concernés. Il ne serait pas possible de faire mieux, étant donné que toute détermination forfai taire de la matière imposable dans le pro duit impliquerait inévitablement un large risque de discrimination.
paragrafo 9
Passant à l'examen spécifique de ce ré gime de contributions au regard de l'ar ticle 95, l'ENCC note que toutes les fois où un contribuable aurait sollicité l'appli cation de la taxe ENCC à la proportion véritable de papier et de produits pape tiers respectifs, cela aurait été fait systéma tiquement Les papiers peints d'importa tion auraient fait et feraient l'objet d'un régime d'imposition compatible avec le traité et équitable: jusqu'au 28 septembre 1976, application d'un taux de 2,10 % plutôt que de 3 %, par suite de la réduc tion de la matière imposable à 70 %; en outre, application d'un taux particulier sur demande du contribuable; après le 28 septembre 1976 application d'un taux for faitaire de 1 % par réduction de la ma tière imposable à 1/3 et, en outre, applica tion d'un taux particulier sur demande du contribuable.
paragrafo 10
L'ENCC fait observer que, par note du 20 novembre 1974, la Commission des Communautés européennes aurait pris acte de la conformité au regard de 1 ar ticle 95 de l'imposition des produits pape tiers par l'ENCC et qu'aucune procédure ex article 169 n'aurait été engagée sur ce point.

ARRÊT › En fait › II — Osservazioni scritte presen tate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giusti zia › C — Observations de Meroni

paragrafo 1
A titre d'observation préliminaire, Meroni insiste sur le fait que l'importation et le paiement de la contribution ayant eu lieu en 1971, c'est par rapport à la situation à cette époque qu'il faudrait répondre aux questions posées.

ARRÊT › En fait › II — Osservazioni scritte presen tate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giusti zia › C — Observations de Meroni › Sur les trois premières questions (article 30 du traité)

paragrafo 1
Les trois premières questions concerne raient la possibilité d' utiliser les disposi tions communautaires interdisant les me sures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives pour qualifier un système d'impositions parafiscales intégré dans un système de subventions de façon à déce ler la nature des droits que les assujettis à ces impositions peuvent faire valoir. Ces trois questions devraient, dès lors, être examinées ensemble.
paragrafo 2
Les redevances litigieuses grèveraient les produits intérieurs comme les produits importés mais différemment et elles se raient affectées au financement d'un ré gime d'aides jugé non conforme au traité, entre autres, à raison de cette affectation. Sur un plan plus général l'incompatibi lité avec le traité résulterait de ce que le régime d'aides appliqué par l'ENCC vise rait à limiter les importations de papier à ce qui est strictement nécessaire pour combler la différence entre les besoins et la production nationale. Déjà de ce chef les redevances seraient illégales.
paragrafo 3
Il faudrait cependant examiner égale ment si un tel régime n'est pas en contra diction avec l'article 30 et, dans l'affirma tive, résoudre le problème posé du fait qu'une même matière est réglée par une disposition ayant effet direct (article 30) et une disposition (article 92) n'ayant cet effet qu'après épuisement, dans chaque cas concret, de la procédure administra tive prévue par l'article 93. Meroni fait à cet egard valoir les considérations sui vantes: les articles 92 à 94 du traité au raient pour objectif fondamental d'éviter les distorsions de la concurrence à l'inté rieur du marché commun. La référence faite dans l'article 92 à l'incidence des aides sur les échanges entre États mem bres aurait, comme dans les articles 85 et 86 du traité, la double fonction, d'une part, d'un critère de répartition des com pétences normatives entre la Commu nauté et les États membres et, d'autre part, d'un critère matériel d'applicabilité de l'article 92. L'article 92 trouverait donc également application à l'hypothèse présente d'une aide permettant de res treindre les importations à l'intérieur de la CEE.
paragrafo 4
Toutefois, dans la mesure où un tel ré gime d'aide d'État complète une mesure d'effet équivalant à des restrictions quanti tatives à l'importation au sens de 1 article 30 du traité, la réglementation des me sures d'effet équivalent prévaudrait sur celle des aides, étant d'ailleurs la seule à pouvoir trouver correctement application.
paragrafo 5
La réglementation en matière de libre cir culation des marchandises et d'abolition des restrictions quantitatives viserait, en effet, à garantir un des fondements de la Communauté, à savoir l'instauration d'un marché commun à l'intérieur duquel les marchandises peuvent librement circuler comme à l'intérieur du territoire d'un seul État. L'importance de ce «fonde ment» serait telle que la réalisation des objectifs en matière de libre circulation des marchandises ne pourrait être limitée par la réglementation des aides qui, elle, fait partie de la «politique de la Commu nauté» (troisième partie du traité). Enfin il résulterait de l'applicabilité directe de la réglementation en matière de libre cir culation des marchandises, que la préva lence de la réglementation relative aux mesures d'effet équivalent sur celle des aides d'État satisferait mieux à la fois l'in térêt général à l'intégration économique et les intérêts des divers administrés.
paragrafo 6
Il conviendrait, dès lors, de répondre à la première question que le régime des aides et les pratiques de programmation concertée dans le cadre duquel s'insère l'Ente et qui est financé par le produit de la redevance litigieuse complète une me sure d'effet équivalant aux restrictions quantitatives à l'importation et qu'il est, de ce fait, déjà directement interdit par les articles 30 et suivants du traité.
paragrafo 7
Quant à la deuxième question, Meroni estime que la réglementation communau taire en matière de libre circulation des marchandises s'étendrait également à l'ap préciation de la redevance ENCC qui se rait déjà illicite par le seul effet des arti cles 30 et suivants à tout le moins dans la mesure où elle a une incidence sur les importations de produits communautai res. A cet égard, Meroni fait valoir en pre mier lieu qu'il résulterait de la jurispru dence de la Cour et notamment de son arrêt du 17 février 1976 (affaire 91-75, Miritz) que l'appréciation de la légalité d'une redevance se ferait non seulement au regard des interdictions de taxes d'ef fet équivalant à des droits de douane, mais également au regard de l'interdic tion de mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives. Elle s'appuie en second lieu sur l'unité du régime contro versé, le produit de la redevance litigieuse étant destiné à financer un système res treignant les importations.
paragrafo 8
Enfin, selon Meroni, on ne pourrait lui objecter que la directive 70/50/CEE de la Commission du 22 décembre 1969 (JO no L 13 du 19. 1. 1970), visant à définir les mesures d'effet équivalant à des res trictions quantitatives à l'importation non visées par d'autres dispositions, montre que les mesures litigieuses ne constituent pas des mesures de ce genre parce que cette directive écarte de son champ d'ap plication les mesures «applicables indis tinctement aux produits nationaux et aux produits importés». Le régime ENCC

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paragrafo 1
a) Per quanto riguarda il prodotto na zionale, è necessario distinguere due ipotesi: quando il produttore della materia prima la vende a un imprenditore che la trasforma (ad esempio, per fabbricare carta da parati), la base imponibile è costituita dall'im porto netto fatturato (art. 1, 1o comma, del D.M. 3 luglio 1940); quando il produttore della matena prima provvede esso stesso a tra sformarla e vende poi il prodotto finito, la base imponibile è pari, in via di principio, al 70 % dell'im porto netto della rispettiva fattura, ossia del prezzo netto del prodotto finito. Tuttavia, su proposta del l'ENCC, il ministro dell'industria può modificare tale coefficiente, specie qualora il valore della carta rappresenti una percentuale mode sta e inferiore al 70 % del valore complessivo del prodotto finito (art. 9 del DM. 3 luglio 1940). b) Per quanto concerne il prodotto impor tato, invece, la base imponibile è sem pre pari al 70 % del valore della merce, costituito — come è precisato dall'art. 7, 2o comma, del predetto de creto — dal valore proprio della merce aumentato di talune spese di imballaggio, di assicurazione e di tra sporto, anche se dette spese non sono fatturate all'importatore. Vi è pertanto una duplice discriminazione: se si raffronta il contributo gra vante sul prodotto importato con quello riscosso sulla materia prima di produzione nazionale, si constata che la merce importata è tassata in relazione al valore com plessivo indicato nella fattura, non già in base al solo prezzo della carta considerata come materia prima; se poi si mettono a confronto 1 im posizione del prodotto importato e quella della merce finita di produ zione nazionale, si rileva che la base imponibile per il prodotto nazionale è costituita dal 70 % del prezzo netto, mentre quella del prodotto importato è pari al 70 % del prezzo lordo. Per quest'ultimo prodotto, inoltre, il coefficiente del 70 % è fisso e non può essere modificato, a differenza di quanto accade per la merce nazionale.
paragrafo 2
L'esistenza di una discriminazione parti colarmente grave è quindi dimostrata dal raffronto fra la base imponibile per il cal colo del contributo posto a carico del pro dotto importato e quella del contributo riscosso sulla carta di produzione nazio nale considerata come materia prima; tut tavia, vi è discriminazione anche per quanto concerne la determinazione del l' imponibile relativo al contributo gra vante sul prodotto importato rispetto a quello su cui è calcolato il contributo do vuto sul prodotto finito nazionale otte nuto mediante trasformazione della mate ria prima.
paragrafo 3
Procedendo dalle considerazioni sopra svolte, la ditta Meroni propone le se guenti soluzioni per le ultime tre que stioni, vertenti sull'interpretazione del l'art. 95.
paragrafo 4
a) La quarta questione va risolta, tenuto conto delle sentenze della Corte nelle cause Capolongo (77/72) e IGAV (94/74), nel senso che l'art. 95 si ap plica ai tributi parafiscali. b) rer quanto concerne la quinta que stione, la Corte dovrebbe affermare che: «— sussiste una discriminazione fi scale vietata dall'art. 95 quando la base imponibile per la tassazione del prodotto nazionale finito (nella specie, la carta da parati) è costituita dal solo prezzo netto della materia prima (nella specie, la carta): mentre la base imponi bile del prodotto importato simi lare è data dal suo valore comples sivo, così come descritto dal quinto quesito dell'ordinanza di rinvio; — una discriminazione fiscale ai sensi dell'art. 95 sussiste pure quando la normativa nazionale preveda teoricamente la tassazione del prodotto finito nazionale sulla base del suo valore complessivo: e tuttavia questa normativa si applichi solo nell'ipotesi in cui il prodotto finito sia fabbricato dallo stesso produttore della materia prima; ed in concreto un prodotto finito nazionale avente una origine siffatta non esiste o quantomeno occupa una quota marginale del mercato italiano; — la qualificazione delle situazioni ora descritte come discriminazioni fiscali ai sensi dell'art. 95 del trattato non è impedita dall'esistenza di una norma nazionale che attribuisca alla amministrazione pubblica il potere discrezionale di ridurre la base imponibile (anche) dei prodotti importati.» c) La sesta questione, mirante ad accertare se gli importatori di un prodotto gravato da un imposizione discriminatoria ai sensi dell'art. 95 del trattato abbiano, in virtù dell'efficacia diretta di tale norma, il diritto di pretendere la restituzione delle somme indebitamente pagate, va anch'essa risolta in senso affermativo: tale diritto soggettivo esiste incontestabilmente sin dal 1o febbraio 1962, in forza dell'art. 95, 3o comma, del trattato.
paragrafo 5
Dopo aver esposto le soluzioni che, a suo avviso, vanno fornite alle questioni del pretore di Milano, la ditta Meroni passa ad esaminare, contestandolo, l'argomento dell'ENCC secondo cui il sistema litigioso non può essere considerato discriminatorio in ragione dei correttivi contemplati già dal D.M. 3 luglio 1940. A suo parere, l'art. 9 di tale decreto, diversamente da quanto asserisce l'ENCC, concerne solo i prodotti finiti nazionali ad esclusione di quelli importati. Questo punto di vista è corroborato dalle modifiche apportate successivamente alla norma suddetta, in particolare dall'art. 5 del D.M. 26 giugno 1976 (che menziona espressamente i prodotti importati) e dalla delibera 28 settembre 1976 del consiglio direttivo dell'ENCC, la quale ha ridotto di 2/3 la base imponibile per quanto concerne gli stessi prodotti (cfr. allegati 7 e 8 alla memoria della ditta Meroni).
paragrafo 6
Anche ammettendo che la tesi dell'ENCC sia esatta e che la riduzione contemplata dall'art. 9 del D.M. 3 luglio 1940 riguardi anche i prodotti importati, il carettere facoltativo di tale riduzione, la cui concessione è lasciata alla discrezione dell'amministrazione, non è sufficiente ad abolire la discrimiazione vietata dall'art. 95. La normativa nazionale avrebbe una struttura compatibile con quest'articolo solo se identificasse nel valore del quantitativo di carta contenuto nel prodotto finito la base imponibile in relazione alla quale va calcolato l'importo del contributo gravante sul prodotto importato ottenuto mediante trasformazione della materia prima. Secondo la ditta Meroni, il nuovo regime istituito dal D.M. 26 giugno 1976 ha lasciato in vita talune discriminazioni, né la deliberazione del consiglio direttivo dell'ENCC di ridurre di 2/3 la base imponibile, nel caso della carta da parati, ai fini del calcolo del contributo litigioso appare del tutto soddisfacente. La normativa interna rimarrà incompatibile con il diritto comunitario fino a quando non avrà considerato il valore della carta incorporata nel prodotto finito come unica e identica base imponibile per la tassazione sia dei prodotti nazionali trasformati, sia degli analoghi prodotti importati.
paragrafo 7
La convenuta nella causa principale, rappresentata dagli aw. Ubertazzi e Capelli, del foro di Milano; l'ENCC, rappresentato dall'aw. Marchesini, del foro di Milano; la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente, sig. Abate; il governo della Repubblica italiana, rappresentato dal suo agente, sig. Fiumara, hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 25 gennaio 1977.
paragrafo 8
Il governo della Repubblica italiana ha osservato quanto segue. Per quanto concerne la compatibilità del sistema di sovvenzioni gestito dall'ENCC con l'art. 30 del trattato, il fatto che gli acquirenti di carta da giornale importata possano fruire della sovvenzione solo se l'importazione sia stata effettuata tramite l'ENCC non costituisce violazione della norma suddetta. Tale condizione non ostacola le importazioni ma le indirizza verso determinati canali.
paragrafo 9
Anche se le importazioni dovessero esserne indirettamente limitate, si tratterebbe pur sempre di restrizioni analoghe a quelle che derivano inevitabilmente da qualsiasi forma di aiuto. La compatibilità del regime gestito dall'ENCC con il trattato va pertanto esaminata unicamente alla luce degli artt. 92-94 del trattato stesso. La distinzione fatta dalla Commissione fra gli elementi materiali dell'aiuto (quali la sua giustificazione economica, la natura dei prodotti che ne fruiscono e l'entità della sovvenzione) — che rientrerebbero nella sfera d'applicazione degli artt. 92-94 del trattato — e le condizioni formali, al cui rispetto è subordinata l'erogazione della sovvenzione, — che potrebbero essere valutate, in quanto tali, in relazione ad altre norme del trattato — è arbitraria. La condizione cui è subordinato l'accesso all'aiuto, rappresentando una modalità di questo, lo caratterizza e ne cosituisce quindi parte integrante.
paragrafo 10
La modifica apportata a questo elemento del sistema dal 1o gennaio 1974 e confermata dalla legge 6 giugno 1975, n. 172, nonché dal decreto ministeriale 13 gennaio 1976 non costituisce una riprova dell'incompatibilità, con il trattato, del suddetto sistema così come si atteggiava in precedenza; essa mira unicamente ad eliminare le incertezze cui questo poteva dare adito.
paragrafo 11
Passando ad esaminare le questioni relative all'art. 95 del trattato, il governo italiano nega che l'imponibile assunto a base per il calcolo del contributo sia diverso a seconda che si tratti di prodotti nazionali o di prodotti importati. Nel caso della merce di produzione nazionale, l'art. 1 del D.M. 3 luglio 1940 contempla, per quanto concerne l'imposizione, tre ipotesi:
paragrafo 12
1) vendita di carta o di cartone: il contributo è calcolato sull'importo netto fatturato e riscosso all'atto del primo trasferimento effettuato dalla cartiera; 2) vendita del prodotto finito: il contributo si applica limitatamente al 70 % dell'importo netto fatturato, in occasione del primo trasferimento; 3) impiego o consumo diretto di carta o cartone da parte di cartiere per fini diversi dalla fabbricazione del prodotto finito: il contributo è dovuto in occasione dell'impiego o consumo e calcolato sull'importo del valore della merce (carta) impiegata.
paragrafo 13
In tutti e tre i casi, la base imponibile e costituita dal valore della carta. Per quanto concerne i prodotti di cui sub 2) — i quali contengono normalmente un'elevata percentuale di carta — essa è stata fissata forfettariamente al 70 % dell'importo fatturato, quota che si presume corrisponda al valore del quantitativo di carta presente nel prodotto finito. Tuttavia, poiché tale quota può risultare troppo elevata, il ministro competente ha il potere di ridurla su istanza degli interessati.
paragrafo 14
Secondo il governo italiano, anche i prodotti importati possono fruire di tali riduzioni grazie non già ad una prassi amministrativa, bensì alla corretta interpretazione degli artt. 8 e 9. Quest'ultimo articolo — che conferisce al ministro il suddetto potere — fa preciso riferimento all'art. 1 il quale, a sua volta, è menzionato nell'art. 8 che riguarda l'importazione. Né può ravvisarsi nella natura discrezionale del potere conferito al ministro una discriminazione a danno dei prodotti importati, giacché la discrezionalità sussiste per quanto concerne sia questi ultimi, sia le merci di produzione nazionale.
paragrafo 15
Quanto all'obiezione secondo cui, nel caso dei prodotti importati, la base imponibile è più elevata in quanto comprende elementi che non incidono sul valore dei prodotti nazionali, il governo italiano sostiene che essa è fondata su un equivoco.
paragrafo 16
In sostanza, la sola differenza apparente è rappresentata dalle spese di trasporto fino alla frontiera di cui si deve tener conto solo per quanto riguarda i prodotti importati. Tuttavia, tale differenza non costituisce discriminazione: infatti, la situazione di tali prodotti si può porre a confronto con quella delle merci nazionali solo a partire dal momento in cui essi sono messi in commercio nel territorio italiano.
paragrafo 17
Per quanto concerne l'eventuale diritto al rimborso delle imprese che hanno versato il contributo, il governo italiano si richiama a quanto esso ha già sostenuto nell'ambito delle cause 33/76, RE WE (sentenza 16. 12. 1976, non ancora pubblicata) e 77/76, CUCCHI (ancora pendente) e cioè che l'efficacia diretta delle norme comunitarie che vietano le tasse di effetto equivalente a dazi doganali non può essere invocata per pretendere il rimborso dei tributi versati fintantoché questi non siano stati qualificati come tasse di effetto equivalente. La stessa conclusione vale, mutatis mutandis, per quanto riguarda gli artt. 30 e 95 del trattato.
paragrafo 18
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 10 febbraio 1977.

ARRÊT › In diritto

punto 1
Con ordinanza 25 giugno 1976, pervenuta in cancelleria il 26 luglio successivo, il pretore di Milano ha sottoposto alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, varie questioni relative all'interpretazione degli artt. 30 e 95 del trattato. Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra una ditta italiana — convenuta nella causa principale — che ha acquistato una partita di carta da parati importata, e un'altra ditta italiana — attrice nella causa principale — la quale le ha venduto la merce suddetta addebitandole parte del contributo da essa versato, all'atto dell'importazione in Italia, all'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta — in prosieguo ENCC — a norma delle leggi 13 giugno 1940, n. 868 (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22. 7. 1940), e 28 marzo 1956, n. 168 (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3. 4. 1956), nonché del Decreto ministeriale 3 luglio 1940 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1940).
punto 2
L'ENCC è un ente italiano di diritto pubblico, istituito allo scopo di incentivare e disciplinare, soprattutto mediante l'erogazione di sovvenzioni, la produzione di cellulosa e di carta in Italia. Fra gli aiuti gestiti da tale ente rivestono particolare importanza le sovvenzioni versate alle imprese editoriali onde consentire loro di acquistare a prezzo ridotto dalle cartiere la carta destinata alle loro pubblicazioni. L'attività dell'ENCC è finanziata mediante contributi riscossi, in fasi diverse della produzione e della distribuzione, sulla cellulosa, sulla carta e sul cartone di produzione nazionale nonché, all'atto dell'importazione, sugli analoghi prodotti importati.
punto 3
La normativa italiana sopra citata consente all'importatore che abbia versato all'ENCC il contributo dovuto di rivalersi di parte di questo sui successivi acquirenti. Per giustificare il rifiuto di pagare la quota del contributo addebitatole in via di rivalsa, la convenuta nella causa principale sostiene in primo luogo che il sistema di aiuti istituito dalla suddetta normativa è, nel suo complesso, incompatibile con l'art. 30 del trattato e che quindi sia la riscossione del contributo a carico dell'attrice nella causa principale, sia la pretesa di questa di rivalersi di parte di detto contributo sull'acquirente sono illegittime; in secondo luogo, la convenuta assume che il contributo di cui trattasi, considerato in sé e per sé, costituisce un tributo interno avente carattere discriminatorio ed è pertanto incompatibile con l'art. 95 del trattato.
punto 4
È opportuno precisare che la pretesa violazione dell'art. 30 consisterebbe nel fatto che, all'epoca dei fatti di causa, il versamento, da parte dell'ENCC, delle sovvenzioni destinate a consentire agli editori di acquistare carta da giornale a prezzo agevolato era subordinato alla condizione che si trattasse di carta da giornale fabbricata in Italia o importata dall'ENCC; la carta importata direttamente da un altro Stato membro era invece esclusa dal beneficio delle sovvenzioni. L'asserita incompatibilità con l'art. 95 del trattato del contributo riscosso dall'ENCC, poi, risulterebbe dal fatto che la base imponibile era diversa, per la carta, il cartone o i prodotti cartotecnici (fra cui la carta da parati), a seconda che si trattasse di merce di produzione nazionale o importata.
punto 5
Le questioni sottoposte alla Corte mirano in sostanza a stabilire se un giudice nazionale chiamato a pronunziarsi sulla compatibilità con il trattato di un sistema di aiuti statali ai sensi dell'art. 92, oppure su taluni aspetti di tale sistema, possa tener conto di un'eventuale violazione degli artt. 30 e 95 e, in caso affermativo, quali siano i criteri che consentono di accertare, in casi come quello di specie, la violazione dei suddetti articoli. Va osservato che tali questioni si riferiscono alla situazione esistente prima della modifica del sistema di aiuti di cui trattasi, modifica imposta dalla Commissione in forza dei poteri conferitile dall'art. 93, n. 2, del trattato ed attuata dall'Italia con effetto dal 1o gennaio 1974.

ARRÊT › In diritto › Sulle prime tre questioni

punto 6
Con la prima questione si chiede se «costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dagli artt. 30 e segg. del trattato CEE, un sistema di sovvenzioni, ruotante intorno ad un ente di diritto pubblico e basato su una normativa interna, che (con riferimento al periodo di cui è causa) consenta agli editori nazionali di ricevere a prezzo agevolato la carta da giornale prodotta dalle sole cartiere nazionali, mentre la carta da giornale importata dai paesi membri può essere acquistata soltanto a prezzo pieno, non beneficiando essa di alcuna sovvenzione.» Occorre precisare che per risolvere tale questione si deve tener conto, come risulta da quanto sopra esposto, del fatto che, nel periodo di cui trattasi, solo la carta importata direttamente, senza passare attraverso l'ENCC, era esclusa dal beneficio delle sovvenzioni alla stampa. La seconda questione è intesa a stabilire se «l'eventuale illegittimità, ai sensi dell'art. 30 o di altra norma del trattato CEE (specie direttiva 70/50 del 31. 12. 1969) del sistema di sovvenzioni di cui sopra, tenuto conto del fatto che tale sistema è finanziato con contributi parafiscali applicati sui prodotti cartacei importati dagli altri paesi membri, renda a sua volta illegittimi tali contributi — limitatamente a quelli percepiti sui prodotti comunitari importati — in quanto il gettito relativo risulta destinato a finanziare un'attività contraria alle disposizioni del trattato e quindi illecita.» Con la terza questione, formulata in considerazione di un'eventuale soluzione affermativa delle prime due, si chiede se «la normativa degli artt. 30 e segg. del trattato CEE sia direttamente applicabile e comporti pure un diritto soggettivo degli importatori di prodotti comunitari a chiedere la restituzione dei contributi corrisposti (indicando da quale termine iniziale il diritto debba decorrere).»
punto 7
Queste tre questioni vanno risolte congiuntamente.
punto 8
L'art. 30 del trattato, vietando qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente, si riferisce sia ai provvedimenti che vietano in tutto o in parte le importazioni, sia, com'è precisato nella direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50 (GU n. L 13 del 19. 1. 1970, pag. 29), alle «misure, diverse da quelle applicabili indistintamente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, che ostacolano delle importazioni che potrebbero aver luogo ove tali misure non esistessero, ivi comprese quelle che rendono le importazioni più difficili od onerose dello smercio dei prodotti nazionali.»
punto 9
La sfera d'applicazione dell'art. 30, per quanto ampia, non comprende tuttavia gli ostacoli contemplati da altre disposizioni specifiche del trattato. In effetti, le conseguenze dell'applicazione o dell'eventuale violazione di queste varie disposizioni, in quanto vanno determinate in funzione del particolare oggetto delle disposizioni stesse nel complesso delle finalità del trattato, possono essere di varia natura, donde la necessità di distinguere la sfera di applicazione di ciascuna norma, a meno che non si tratti di situazioni che possono ricadere contemporaneamente sotto la disciplina di due o più norme di diritto comunitario. Così, gli ostacoli di natura fiscale o di effetto equivalente contemplati dagli artt. 9-16 e 95 del trattato esulano dal divieto stabilito dall'art. 30.
punto 10
Del pari, il fatto che un sistema di aiuti erogati dallo Stato o alimentati con fondi statali possa, semplicemente agevolando determinate imprese o taluni prodotti nazionali, ostacolare, sia pure indirettamente, l'importazione da altri Stati membri di prodotti simili o concorrenti, non basta da solo ad assimilare un aiuto, in quanto tale, ad una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30.
punto 11
D'altra parte, come emerge dall'art. 92, nn. 1 e 3, nonché dall'art. 93, n. 2, 3o comma, l'incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, sancita dall'art. 92, n. 1, non è né assoluta né incondizionata. Non solo l'art. 92, n. 2, stabilisce determinate eccezioni a tale principio, ma inoltre sia l'art. 92, sia l'art. 93 conferiscono alla Commissione un ampio potere discrezionale ed al Consiglio un vasto potere al fine di dichiarare determinati aiuti statali compatibili con il mercato comune, in deroga al divieto generale di cui all'art. 92, n. 1.
punto 12
Dal complesso di tali considerazioni deriva che il trattato, disponendo, all'art. 93, che la Commissione deve procedere in via permanente all'esame ed al controllo degli aiuti, vuole che l'eventuale incompatibilità di un determinato aiuto con il mercato comune venga accertata, sotto il controllo della Corte di giustizia, mediante un apposito procedimento, che spetta alla Commissione avviare. Di conseguenza, i singoli non possono, richiamandosi unicamente all'art. 92, contestare la compatibilità di un aiuto con il diritto comunitario dinanzi ai giudici nazionali né chiedere a questi di pronunziarsi, in via principale o incidentale, sull'eventuale incompatibilità. Un'interpretazione dell'art. 30 talmente estensiva da consentire di assimilare un aiuto ai sensi dell'art. 92, in quanto tale, ad una restrizione quantitativa di cui all'art. 30 avrebbe per effetto di alterare la portata degli artt. 92 e 93 del trattato e di recare pregiudizio al sistema di ripartizione delle competenze che il trattato ha inteso porre in essere istituendo il procedimento d'esame permanente contemplato dall'art. 93.
punto 13
Il divieto delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente sancito dall'art. 30 del trattato è assoluto ed esplicito, e non richiede alcun ulteriore provvedimento di attuazione da parte degli Stati membri o delle istituzioni comunitarie. Esso ha pertanto efficacia diretta ed attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare; e ciò, al più tardi, dalla fine del periodo di transizione, cioè dal 1o gennaio 1970, come risulta dal testo dell'art. 32, 2o comma del trattato.
punto 14
Può accadere che determinate caratteristiche di un aiuto, contrastanti con disposizioni particolari del trattato, diverse dagli artt. 92 e 93, siano così indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto, che risulti impossibile esaminarle in via autonoma, di guisa che la loro incidenza sulla compatibilità o sull'incompatibilità dell'aiuto nel suo complesso dev'essere in tal caso necessariamente valutata mediante il procedimento ex art. 93. Diverso è invece il caso qualora, nell'analisi di un sistema di aiuti, sia possibile isolare condizioni o elementi che, pur facendo parte del sistema stesso, possano essere considerati non necessari ai fini della realizzazione del suo oggetto o del suo funzionamento. In quest'ultima ipotesi, non è possibile richiamarsi alla ripartizione delle competenze derivante dagli artt. 92 e 93 per concludere che, qualora siano violate altre norme del trattato, aventi efficacia diretta, queste non possano essere invocate dinanzi al giudice nazionale per il solo fatto che l'elemento considerato costituisce un aspetto di un aiuto.
punto 15
Benché gli aiuti implichino sovente, per natura, una protezione e quindi un certo frazionamento del mercato a scapito dei prodotti delle imprese che non ne fruiscono, ciò non giustifica tuttavia effetti restrittivi che vadano al di là di quanto è necessario perché l'aiuto possa raggiungere gli scopi ammessi dal trattato. Si hanno simili effetti qualora l'aiuto venga concesso agli operatori economici che acquistano prodotti importati tramite un ente statale, ma negato in caso di importazione diretta, senza che, manifestamente, tale distinzione sia necessaria alla realizzazione dell'obiettivo dell'aiuto o al suo funzionamento
punto 16
Va però precisato, per quanto concerne la soluzione della seconda questione, che l'esistenza, in un sistema di aiuti, di un elemento che costituisca eventualmente una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, non necessaria alla realizzazione dell'obiettivo dell'aiuto, non autorizza i giudici nazionali a dichiarare il suddetto sistema, nel suo complesso, incompatibile con il trattato né, di conseguenza, a considerare, per ciò solo, illegittimi i contributi con i quali l'aiuto è finanziato, assumendo a motivo il fatto che questi sarebbero destinati al finanziamento di un aiuto incompatibile con il trattato.
punto 17
Le prime tre questioni vanno pertanto risolte come segue: a) l'art. 30 del trattato ha efficacia diretta e attribuisce ai singoli, al più tardi alla fine del periodo di transizione, diritti che i giudici nazionali devono tutelare; b) gli aiuti di cui agli artt. 92 e 93 del trattato non rientrano, di per sé, nella sfera di applicazione del divieto delle restrizioni quantiative all'importazione e delle misure di effetto equivalente sancito dall'art. 30; tuttavia, eventuali modalità di un aiuto non necessarie al suo oggetto o al suo funzionamento e contrarie al suddetto divieto possono essere, per tale motivo, considerate incompatibili con detta disposizione; c) il fatto che una determinata modalità di un aiuto, non necessaria al suo oggetto o al suo funzionamento, sia incompatibile con una norma del trattato diversa dagli artt. 92 e 93 non vizia l'aiuto nel suo complesso né rende illegittimo, per questo motivo, il sistema di finanziamento dell'aiuto stesso.

ARRÊT › In diritto › Sulla quarta questione

punto 18
Con la quarta questione si chiede se, «in caso di risposta negativa ai quesiti precedenti, il divieto di operare discriminazioni fiscali introdotto dell'art. 95 del trattato, concerna pure la materia di contributi speciali che gravano sia le merci nazionali sia quelle importate, ed il cui gettito sia destinato ad enti pubblici minori diversi dallo Stato». Tenuto conto della soluzione data alle prime tre questioni, appare opportuno risolvere la quarta.
punto 19
Dato che l'art. 95 del trattato concerne i tributi interni di qualsiasi natura, un onere o contributo non può essere sottratto alla sfera d'applicazione di tale norma per il fatto di essere riscosso da un ente di diritto pubblico diverso dallo Stato, o a suo vantaggio, e di costituire una tassa speciale o avente una specifica destinazione.

ARRÊT › In diritto › Sulla quinta e sulla sesta questione

punto 20
Con la quinta questione si chiede se «sussista una discriminazione vietata dall'art. 95 del trattato CEE, nell'ipotesi in cui l'applicabilità dei contributi di cui sopra, sul prodotto nazionale (nella specie: carta da parati), avvenga in relazione ad una base imponibile costituita dal prezzo della sola carta considerata come materia prima, mentre la base imponibile per l'applicazione del contributo sul corrispondente prodotto importato risulti dal suo valore complessivo: intendendosi per valore complessivo del prodotto importato il costo del prodotto finito indicato in fattura (composto quindi dal costo della materia prima all'origine più il valore aggiunto) aumentato delle spese di carico o di imbarco, di commissione, di assicurazione, di trasporto, ecc. fino al confine, anche se dette spese non sono comprese in tutto o in parte nella fattura del venditore». La sesta questione mira a stabilire se, «qualora dalla soluzione del quesito di cui sopra al punto n. 5, dovesse risultare come vietata l'applicazione di un contributo in modo discriminatorio a causa della più elevata base imponibile sulla quale è calcolato per i soli prodotti importati, l'art. 95 del trattato faccia sorgere in capo agli importatori di prodotti provenienti da paesi comunitari, il diritto soggettivo a chiedere la restituzione della parte di detto contributo pagato in eccedenza a partire dal 1o. 1. 1962, data di inizio della seconda tappa».
punto 21
Ai fini dell'applicazione dell'art. 95 del trattato è necessario prendere in considerazione non solo l'aliquota del tributo interno gravante direttamente o indirettamente sui prodotti nazionali e su quelli importati, ma anche la base imponibile e le modalità di riscossione del tributo stesso. Qualora, sotto questo profilo, sussistano differenze implicanti per il prodotto importato, nella medesima fase del processo produttivo o della distribuzione, un maggior onere fiscale rispetto all'analogo prodotto nazionale, si ha violazione del divieto di cui all'art. 95. Ciò si verifica, nel caso di un tributo calcolato sul valore del prodotto, quando, in relazione al solo prodotto importato, si prendano in considerazione elementi di valutazione tali da aumentarne il valore rispetto al prodotto nazionale corrispondente. Il fatto che l'amministrazione abbia la facoltà di ridurre l'importo del tributo in casi particolari, tanto per le merci di produzione nazionale quanto per quelle importate, non basta ad eliminare la discriminazione incompatibile con l'art. 95.
punto 22
Come la Corte ha affermato, da ultimo nella sentenza 17 febbraio 1976 (causa 45/75, REWE, Racc. pag. 193), l'art. 95 del trattato ha efficacia diretta ed attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare. Spetta tuttavia al giudice nazionale stabilire, in base al diritto interno, se un tributo interno discriminatorio ai sensi dell'art. 95 debba essere considerato non dovuto nella sua totalità, oppure limitatamente alla parte che eccede l'onere gravante sul prodotto nazionale.

ARRÊT › In diritto › Sulle spese

punto 23
Le spese sostenute dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nell'ambito della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal pretore di Milano con ordinanza 25 giugno 1976, dichiara: 1o L'art. 30 del trattato ha efficacia diretta e attribuisce ai singoli, al più tardi alla fine del periodo di transizione, diritti che i giudici nazionali devono tutelare. 2o Gli aiuti di cui agli artt. 92 e 93 del trattato non rientrano, di per sé, nella sfera di applicazione del divieto delle restrizioni quantitative all'importazione e delle misure di effetto equivalente sancito dall'art. 30; tuttavia, eventuali modalità di un aiuto non necessarie al suo oggetto o al suo funzionamento e contrarie al suddetto divieto possono essere, per tale motivo, considerate incompatibili con detta disposizione. 3o Il fatto che una determinata modalità di un aiuto, non necessaria al suo oggetto o al suo funzionamento, sia incompatibile con una norma del trattato diversa dagli artt. 92 e 93 non vizia l'aiuto nel suo complesso né rende illegittimo, per questo motivo, il sistema di finanziamento dell'aiuto stesso. 4o Dato che l'art. 95 del trattato concerne i tributi interni di qualsiasi natura, un onere o contributo non può essere sottratto alla sfera d'applicazione di tale norma per il fatto di essere riscosso da un ente di diritto pubblico diverso dallo Stato, o a suo vantaggio, e di costituire una tassa speciale o avente una specifica destinazione. 5o Ai fini dell'applicazione dell'art. 95 del trattato è necessario prendere in considerazione non solo l'aliquota del tributo interno gravante direttamente o indirettamente sui prodotti nazionali e su quelli importati, ma anche la base imponibile e le modalità di riscossione del tributo stesso. Qualora, sotto questo profilo, sussistano differenze implicanti per il prodotto importato, nella medesima fase del processo produttivo o della distribuzione, un maggior onere fiscale rispetto all'analogo prodotto nazionale, si ha violazione del divieto di cui all'art. 95. 6o Spetta al giudice nazionale stabilire, in base al diritto interno, se un tributo interno discriminatorio ai sensi dell'art. 95 debba essere considerato non dovuto nella sua totalità, oppure limitatamente alla parte che eccede l'onere gravante sul prodotto nazionale.

Firme

Kutscher Donner Pescatore Mertens de Wilmars Sørensen Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 marzo 1977. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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