Sez. 1, Sentenza n. 6350 del 12/07/1996 (Rv. 498523 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono concesso con D.L. n. 429 del 1982 - Definizione agevolata in materia di IVA - Condizioni - Non definitività dell'ammortamento - Presupposti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
Al fine della definizione agevolato in materia d'I.V.A., ai sensi dell'art. 25 primo comma del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982 n. 516), il presupposto della non definitività dell'accertamento è ravvisabile a fronte di un atto potenzialmente idoneo ad investire il giudice competente del sindacato sulla pretesa impositiva, e, pertanto, all'infuori delle ipotesi d'inesistenza della domanda giudiziale per radicale carenza degli indispensabili requisiti di forma e di contenuto, sussiste anche quando si discuta su vizi della domanda medesima, che potrebbero determinarne l'inammissibilità se la causa (in difetto di condono) dovesse essere decisa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 25 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)