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Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 02/05/1997 (Rv. 504025 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex D.L. n. 429 del 1982 - Definizione agevolata in materia di I.V.A. - Condizioni ex art. 25 - Non definitività dell'accertamento - Presupposti - Atto potenzialmente idoneo a devolvere al giudice tributario il sindacato sul provvedimento impositivo - Nozione - Idoneità di un'impugnazione meramente parziale - Limiti.
Stato
decisa il 1997-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504025-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Il profilo per cui, in tema di condono I.V.A. ex art. 25 del D.L. n. 429 del 1982, convertito in legge 7 agosto 1982, il presupposto dell'assenza di un accertamento definitivo in relazione ai periodi d'imposta interessati, sia ravvisabile in tutte le ipotesi in cui sia intervenuto un atto del contribuente potenzialmente idoneo ad investire il giudice all'uopo competente, del sindacato sulla pretesa impositiva, va - comunque - pur sempre coordinato con le regole che presiedono alla determinazione dell'oggetto del giudizio nelle fasi di impugnazione, le quali fanno sì che l'impugnazione parziale comporti il passaggio in giudicato delle parti della sentenza non impugnate (art. 329, secondo comma cod. proc. civ.). Tale principio, da ritenersi applicabile anche ai giudizi innanzi alle commissioni tributarie in virtù del generale richiamo operato, dall'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, alle norme fondamentali del processo civile, vale, in caso di impugnazione parziale, a rendere definitivo l'accertamento tributario relativamente alle parti di esso non impugnate, e ad escludere pertanto, nei limiti di esse, ogni applicabilità del condono.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 25 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)