Sez. 3, Sentenza n. 10205 del 10/05/2011 (Rv. 617818 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Art. 8, comma 1, della legge n. 39 del 1989 - Esercizio dell'attività di mediazione senza iscrizione al ruolo - Obbligo di restituzione del compenso - Sussistenza - Disciplina dell'indebito oggettivo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
A norma dell'art. 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, chiunque eserciti l'attività di mediazione senza essere iscritto al ruolo è tenuto, oltre al pagamento della relativa sanzione amministrativa, anche alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite; tale espressa previsione esclude la possibilità di agire nei confronti dei contraenti, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., a titolo di indebito oggettivo, perché, mentre quest'ultimo trova il proprio fondamento giuridico nell'assenza di causa dell'attribuzione patrimoniale effettuata, l'obbligo di restituzione del compenso previsto dal citato art. 8 costituisce una sorta di sanzione per lo svolgimento dell'attività senza previa iscrizione all'albo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 03/02/1989 num. 39 art. 6 CORTE COST., Legge 03/02/1989 num. 39 art. 8, Decreto Legisl. 26/03/2010 num. 59 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)