Sez. 3, Sentenza n. 6292 del 10/03/2008 (Rv. 602094 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Legge 3 febbraio 1989, n. 39 - Iscrizione all'albo dei mediatori - Necessità - Attività di mediazione iniziata prima e conclusa dopo l'entrata in vigore della predetta legge - Diritto alla provvigione - Domanda di iscrizione nei nuovi registri presentata almeno entro la data di conclusione del contratto intermediato - Necessità - Relativo onere probatorio incombente sul mediatore - Iscrizione nei nuovi registri non ancora avvenuta - Insussistenza dei requisiti per l'iscrizione - Onere probatorio a carico della parte obbligata al pagamento.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 39 del 1989, l'attività di mediazione può essere svolta solo in presenza dei requisiti prescritti dalla predetta legge e, pertanto, il mediatore consegue il diritto al compenso solo se iscritto nei registri da essa contemplati. In relazione alle attività di mediazione iniziate prima ma concluse dopo l'entrata in vigore della suddetta normativa, il mediatore può far valere il diritto al compenso solo se abbia chiesto l'iscrizione nei nuovi registri, ai sensi dell'art. 9, comma secondo, della citata legge n. 39 del 1989, quanto meno entro la data di conclusione del contratto intermediato, pur se l'iscrizione non sia ancora avvenuta. A tal riguardo è onere del mediatore dimostrare di aver proposto tale domanda mentre, qualora l'iscrizione nei nuovi registri non sia ancora avvenuta, spetta alla parte che contesti il diritto al compenso dimostrare l'eventuale insussistenza dei requisiti per l'iscrizione medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 03/02/1989 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)