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Sez. 2, Sentenza n. 300 del 07/02/1972 (Rv. 356152 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - CASSAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO - EFFETTI ANCHE SULLA STATUIZIONE RELATIVA ALLE SPESE - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1972-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356152-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - CASSAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO - EFFETTI ANCHE SULLA STATUIZIONE RELATIVA ALLE SPESE - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO.*

La Cassazione della sentenza di secondo grado travolge la pronuncia sulle spese del giudizio, in quanto il giudice di rinvio, investito dell'esame della causa deve rinnovare la decisione su di esse, riferendola all'esito finale della lite.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)