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Sez. 2, Sentenza n. 306 del 07/02/1972 (Rv. 356161 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - OPERAI ED IMPIEGATI - DIFFERENZA DI DISCIPLINA - PRONUNCIA DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 RDL N 636 DEL 1939 - EFFICACIA SUI GIUDIZI IN CORSO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356161-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - OPERAI ED IMPIEGATI - DIFFERENZA DI DISCIPLINA - PRONUNCIA DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 RDL N 636 DEL 1939 - EFFICACIA SUI GIUDIZI IN CORSO - FATTISPECIE.*

La sentenza n 160 del 1971 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art 10 RDL 14 aprile 1939, n 639 nella parte in cui fissa, ai fini della invalidita pensionabile degli operai, la misura della riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo, e l'ha in tal modo equiparata a quella della meta prevista dalla stessa norma per gli impiegati, e applicabile nel giudizio in corso. (nella specie, era stata impugnata per Cassazione la sentenza del giudice di appello, che aveva fondato il suo giudizio sulla riacquistata capacita di guadagno del pensionato per invalidita, senza porre a confronto le condizioni del soggetto al momento della revoca con quelle dello stesso al momento della concessione della pensione). (Conf 300'72, mass n 356152).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)