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Sez. L, Sentenza n. 13200 del 09/09/2003 (Rv. 566704 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Assegno per il nucleo familiare - Reddito rilevante per l'ammontare nel caso di coniuge legalmente separato - Reddito del nucleo familiare, composto dal coniuge affidatario e dai figli - Sussistenza - Reddito del coniuge legalmente separato, non affidatario, anche se titolare del diritto alla provvidenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566704-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE

L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n.69, convertito in legge 13 maggio 1988 n.153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età- ha natura assistenziale; ne consegue che, ai sensi dei commi secondo e sesto dell'art. 2 cit., il reddito rilevante ai fini dell'ammontare dell'assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, rilevando il reddito di quest'ultimo solo ai fini del diritto all'erogazione della provvidenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 com. 6 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)