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Sez. L, Sentenza n. 6351 del 30/03/2015 (Rv. 635091 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Assegno per il nucleo familiare - Reddito rilevante - Reddito del nucleo familiare, composto dal coniuge affidatario e dai figli - Sussistenza - Reddito del coniuge legalmente separato, non affidatario, anche se titolare del diritto alla provvidenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635091-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE

L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e, quindi, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - ha natura assistenziale, sicché, ai sensi dei commi 2 e 6 dell'art. 2 cit., il reddito rilevante ai fini dell'ammontare dell'assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all'erogazione della provvidenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 com. 6 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)