Sez. U, Sentenza n. 5120 del 26/05/1994 (Rv. 486771 - 01)
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia | Compravendita di beni mobili da consegnare in Italia - Domanda di risarcimento per inadempimento proposta da società compratrice avente sede ad Istanbul nei confronti di ditta venditrice con sede in Belgio - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 o dell'Aja 15 giugno 1955 - Applicabilità - Esclusione.
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia
Con riguardo a compravendita internazionale di beni mobili da consegnare in Italia, sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda della società compratrice, avente sede ad Istanbul, che, deducendo l'inadempimento della ditta venditrice, con sede in Belgio, chieda il risarcimento dei danni conseguenti, radicandosi la competenza internazionale del giudice italiano in base al luogo previsto dalle parti per l'adempimento dell'obbligazione che si assume inadempiuta (art. 4, n. 2, ult. part., cod. proc. civ.) e non essendo applicabili né la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge n. 804 del 1971, non avendo la compratrice sede in un paese della Comunità Europea, né la convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955, ratificata con legge n. 50 del 1958, attenendo quest'ultima alla disciplina sostanziale della vendita internazionale di mobili, e non contenendo disposizioni (uniformi) sulla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 15/06/1955, Legge 04/02/1958 num. 50, Tratt. Internaz. 27/09/1968, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)