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Sez. U, Sentenza n. 7759 del 07/08/1998 (Rv. 517841 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Società austriaca - Acquisto di merce da società italiana negli anni 1989 e 1990 - Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 in tema di vendita internazionale di merci - Applicabilità - Obbligo di pagamento del prezzo "nella sede di affari del venditore" - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze - Giurisdizione del giudice italiano - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517841-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA

In tema di compravendita internazionale di merci stipulata, negli anni 1989 e 1990, tra una società italiana (alienante) ed una società austriaca (acquirente), l'individuazione dell'autorità giurisdizionale competente a conoscere delle eventuali controversie insorte tra i contraenti va compiuta con riguardo al criterio di collegamento di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci adottata a Vienna l'11 aprile 1980 (ratificata dall'Italia e dall'Austria, rispettivamente, l'11 dicembre 1985 ed il 29 dicembre 1987, e, conseguentemente, operativa all'epoca dell'insorgere dell'obbligazione controversa), il cui art. 57, nel sancire l'obbligo di pagamento del prezzo "presso la sede di affari del venditore, se l'acquirente non è tenuto al pagamento in altro luogo particolare", sancisce una "regula iuris" di portata generale, tale da non consentire il pagamento in luogo diverso dalla sede dell'alienante se non in forza di un titolo espresso, legale o convenzionale, e non anche (come nella specie) in virtù di una semplice prassi, ben possibile conseguenza di una mera tolleranza del venditore, ma inidonea, in quanto tale, ad una legittima (e definitiva) modificazione del luogo di adempimento stabilito dalla norma pattizia. Ne consegue la sussistenza, nella specie, della giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 4, n. 2 cod. proc. civ. (vigente al momento della domanda "ratione temporis", ed applicabile alla fattispecie ai sensi del successivo art. 5 nella sua portata attuale e nella sua applicazione retroattiva ai giudizi pendenti alla data dell'1.1.1993), potendo lo straniero ivi esser convenuto se la domanda riguardi (tra l'altro) obbligazioni "da eseguirsi in Italia".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4 bis, Legge 11/12/1985 num. 765 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)