diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15538 del 13/06/2018 (Rv. 649428 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Titolo esecutivo - Interpretazione del giudice dell'essecuzione o delle opposizioni esecutive - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649428-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

L'interpretazione del titolo esecutivo (nella specie, decreto ingiuntivo non opposto), compiuta dal giudice dell'esecuzione o da quello chiamato a sindacarne l'operato nell'ambito delle opposizioni esecutive, si risolve nell'apprezzamento di un "fatto", come tale incensurabile in Cassazione se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, il provvedimento passato in giudicato, pur ponendosi come "giudicato esterno" (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, non va inteso come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, ma come presupposto fattuale dell'esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)