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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32196 del 12/12/2018 (Rv. 651979 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo - Interpretazione - Giudice dell'esecuzione - Spettanza - Modalità - Condizioni - Limiti - Impugnazione mediante appello del provvedimento del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Fondamento - Ricorribilità per Cassazione della sentenza che decide sull'appello - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2018-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651979-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE

In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare spetta al giudice dell'esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo, con provvedimento impugnabile con l'appello là dove si discosti da quanto stabilito nel titolo da eseguire, giacché in tale caso esso non costituisce più manifestazione dei poteri del giudice dell'esecuzione e conseguentemente non è impugnabile nelle forme proprie degli atti esecutivi. La sentenza che decide sull'appello in ordine a tale questione è a sua volta ricorribile per cassazione per motivi concernenti l'interpretazione fornita dal giudice del merito circa l'accertamento compiuto e l'ordine impartito dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, la cui disamina non attribuisce tuttavia alla S.C. il potere di valutarne direttamente il contenuto, bensì solamente quello di stabilire se l'interpretazione della sentenza è conforme ai principi che regolano tale giudizio, nonché funzionale alla concreta attuazione del comando in essa contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)