diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2179 del 16/12/1983 Cc. (dep. 19/01/1984) Rv. 162179 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - SUFFICIENTI INDIZI - NOZIONE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162179-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - SUFFICIENTI INDIZI - NOZIONE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - ESTREMI.*

In tema di scarcerazione per Mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità non riguarda la individuazione e la consistenza dei fatti indizianti, la scelta di quelli determinati e decisivi, la valutazione dell'attendibilità delle fonti che attengono, tutte, a questioni di fatto, rimesse, come tali, dalla legge all'apprezzamento del giudice di merito. Detto controllo concerne, invece, in via esclusiva la motivazione del provvedimento impugnato, nei limiti consentiti dai vizi denunciabili in Cassazione. (V mass n 142903).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)