Sez. 1, Ordinanza n. 1836 del 06/06/1979 Cc. (dep. 06/07/1979) Rv. 142903 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MANDATI O ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - DI CATTURA - MOTIVAZIONE - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - RAPPORTI TRA IL RICORSO PER CASSAZIONE E LA PROCEDURA RELATIVA ALL'ISTANZA DI SCARCERAZIONE PER MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MANDATI O ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - DI CATTURA - MOTIVAZIONE - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - RAPPORTI TRA IL RICORSO PER CASSAZIONE E LA PROCEDURA RELATIVA ALL'ISTANZA DI SCARCERAZIONE PER MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI.*
Contro il mandato o l'ordine di cattura possono essere dedotti esclusivamente motivi attinenti alla legittimita formale del provvedimento e a tal fine si deve ritenere adeguatamente assolto l'Obbligo della motivazione quando il giudice non si sia limitato ad un richiamo generico ed indeterminato circa la sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, ma li abbia partitamente indicati con riferimento - quando cio non pregiudichi esigenze istruttorie - alle fonti di acquisizione. E il giudice non deve indicare anche il contenuto delle prove raccolte, ne le ragioni per le quali ad un certo elemento e stata attribuita efficacia indiziante, ne che sia fornita la prova della loro esistenza, essendo cio relativo al merito ed alla fondatezza dell'accusa, da censurare, eventualmente, con l'apposito rimedio indicato negli artt 269 e 272 bis del codice di rito, e del tutto estraneo alla legittimita del titolo di detenzione, il cui controllo resta limitato alla esistenza e legalita degli elementi di accusa. La specificazione, anzi, del contenuto di tali elementi sarebbe in contrasto con la necessita di non pregiudicare del tutto il segreto istruttorio e con il contenuto sommario della delibazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)