Sez. U, Sentenza n. 372 del 23/01/1990 (Rv. 464934 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILANO - TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITÀ DELLE TRATTENUTE OPERATE SULL'INDENNITÀ PREVISTA DALL'ART. 98 DEL REGOLAMENTO PER IL PERSONALE APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE DEL 30 APRILE 1975 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILANO - TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITÀ DELLE TRATTENUTE OPERATE SULL'INDENNITÀ PREVISTA DALL'ART. 98 DEL REGOLAMENTO PER IL PERSONALE APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE DEL 30 APRILE 1975 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda proposta da un dipendente del comune di Milano, collocato a riposo, per contestare la legittimità delle trattenute operate dal comune medesimo sull'indennità prevista dall'art. 98 del regolamento per il personale approvato con delibera consiliare del 30 aprile 1975 (nella specie, sotto il profilo dell'erronea applicazione dell'art. 17 della legge 8 marzo 1968 n. 152), è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto, riguardando il trattamento economico di fine servizio, investe diritti e doveri del pregresso rapporto di pubblico impiego. (Conf 6182/82).*
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 17 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)