diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1135 del 06/02/1997 (Rv. 502259 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Controversia tra un'amministrazione provinciale ed i suoi ex-dipendenti avente ad oggetto il diritto al trattamento supplementare di fine servizio - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502259-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

La controversia, che sia stata instaurata contro un'amministrazione provinciale da suoi ex dipendenti (o dai loro congiunti che assumano di aver diritto "jure proprio" alla prestazione in qualità di superstiti) e che abbia ad oggetto il diritto al trattamento supplementare di fine servizio ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 152, e legge 15 ottobre 1969, n. 746, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, concernendo una prestazione che non ha carattere previdenziale in senso tecnico (carattere che hanno solo quelle prestazioni erogate da un ente, statutariamente preposto alla previdenza obbligatoria, nell'ambito di un rapporto che trova fonte esclusiva nella legge ed ha causa, soggetti e contenuto diversi dal rapporto di lavoro), ma è connotata da una stretta inerenza sostanziale al pregresso rapporto di pubblico impiego in quanto, pur avendo un contenuto genericamente previdenziale, è dovuta dallo stesso datore di lavoro in forza non di una legge, ma di un'obbligazione da quest'ultimo assunta autonomamente nell'ambito di una previdenza interna aziendale (talora alimentata anche dalla contribuzione dei lavoratori medesimi) a carattere integrativo (e non sostitutivo) delle prestazioni erogate dagli enti previdenziali.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 17 CORTE COST., Legge 15/10/1969 num. 747

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)