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Sez. L, Sentenza n. 2205 del 22/02/1992 (Rv. 475891 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere | Rilevanza - Configurabilità - Condizioni - Fusione di enti - Rilevanza.
Stato
decisa il 1992-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475891-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere

Il trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. ricorre ogniqualvolta, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa e quindi immutati il suo oggetto e la sua attività obiettiva, vi sia soltanto sostituzione del suo titolare, qualunque sia il mezzo tecnico-giuridico utilizzato per ottenere tale sostituzione e, quindi, anche se questa sia attuata in virtù di fusione, la quale, nel suo duplice aspetto della sostituzione di più enti da parte di uno nuovo (nella specie, Consorzio di Bonifica Adige-Garda ai sensi della legge regionale veneta 13 gennaio 1976 n. 3) o dell'incorporazione di uno o più enti da parte di un altro, realizza una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione degli enti assoggettati a fusione e della contestuale sostituzione di essi da parte dell'ente risultante od incorporante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)