Sez. L, Sentenza n. 12872 del 16/12/1995 (Rv. 495102 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Di azienda agricola - Requisiti - Mutamento del solo titolare - Permanenza dell'oggetto e della struttura organica dell'azienda - Necessità - Fattispecie di vendita di vigneto e continuazione ininterrotta della coltivazione con ausilio di personale ed attrezzature.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Anche con riferimento all'azienda agricola (nozione da rapportare a quella di imprenditore agricolo delineata dall'art. 2135 cod. civ. e dagli artt. 206 e 207 del testo unico sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - d.P.R. n. 1124 del 1960) è configurabile il trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. ogni qualvolta venga a mutare soltanto la persona del titolare (qualunque sia lo strumento tecnico - giuridico utilizzato per ottenere tale sostituzione), permanendo l'oggetto dell'attività e la struttura organica dell'azienda (o del suo ramo autonomo separatamente alienato), come quando avviene il passaggio all'impresa subentrante del complesso dei beni e degli strumenti inerenti all'impresa cedente. (Nella specie la S.C. - con riferimento ad episodio verificatosi nella vigenza del testo dell'art. 2112 cod. civ. antecedente alle modificazioni recate dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990 - ha ritenuto che il giudice di merito aveva correttamente configurato l'ipotesi di cui all'art. 2112 cod. civ. avendo accertato, in relazione alla vendita di un fondo da padre a figlio, che era stata svolta ininterrottamente, con esercizio di impresa agricola, prima dall'alienante o poi dall'acquirente, la coltivazione del relativo vigneto con l'ausilio di più braccianti e mediante adeguate attrezzature).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)