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Sez. 5 - , Sentenza n. 7428 del 17/03/2021 (Rv. 660847 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta sulle donazioni - Donazione mediante bonifico bancario - Donante residente all’estero - Denaro oggetto di donazione - Presenza nel territorio nazionale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660847-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta sulle donazioni, l'atto di liberalità realizzato mediante bonifico bancario proveniente da un soggetto residente all'estero in favore di un beneficiario residente in Italia, è soggetto ad imposizione solo se il denaro, al momento della donazione, è presente nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 346 del 1990. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale aveva considerato esistente in Italia il denaro oggetto della donazione poiché il beneficiario era residente nel territorio nazionale ed ivi si era perfezionato il contratto con la ricezione delle somme).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 55, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 69 com. 1 lett. N CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 56, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)