Sez. 5 - , Sentenza n. 9780 del 12/04/2023 (Rv. 667715 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Territorialità dell'imposta sulle donazioni - Bonifico bancario di attività finanziarie detenute all'estero - Donazione informale - Obbligo di registrazione - Insussistenza - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE
In tema di territorialità dell'imposta sulle donazioni, il trasferimento, mediante bonifico bancario, di attività finanziarie detenute all'estero, integrando gli estremi di una donazione informale, per la quale non rileva la residenza del beneficiario, non comporta l'obbligo di registrazione a carico delle parti, ma solo l'applicazione dell'imposta sulle donazioni nella misura dell'8%, ove il valore imponibile sia superiore alle franchigie in vigore.
Cod. Civ. art. 769, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 56 bis com. 3, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 55, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)