Sez. 3, Sentenza n. 3683 del 16/12/1971 (Rv. 355449 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE PER L'INTEGRAZIONE - PERENTORIETA - TERMINE PER LA COMPARIZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INOSSERVANZA DEL TERMINE ORDINARIO DI COMPARIZIONE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE PER L'INTEGRAZIONE - PERENTORIETA - TERMINE PER LA COMPARIZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INOSSERVANZA DEL TERMINE ORDINARIO DI COMPARIZIONE - IRRILEVANZA.*
L'art 331 cod proc civ prescrive al giudice dell'impugnazione, che ordina l'integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, di fissare il termine entro il quale, deve essere notificata la citazione per integrazione, ma nulla dispone circa il termine che deve intercorrere tra la data di notificazione di quell'atto e la data dell'udienza di comparizione, lasciandone la Determinazione alla discrezione del giudice. Ne consegue che, ove la parte, pur provvedendo all'integrazione nel termine stabilito dal giudice, non osservi i minimi ordinari dei termini di comparizione, previsti dall'art 163 bis cod proc civ non si verifica alcuna ipotesi di nullita e decadenza. (V 984'70, mass n 346468).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)