Sez. 2, Sentenza n. 984 del 10/04/1970 (Rv. 346468 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE DI COMPARIZIONE INFERIORE A QUELLO STABILITO DALLA LEGGE PROCESSUALE - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE DI COMPARIZIONE INFERIORE A QUELLO STABILITO DALLA LEGGE PROCESSUALE - LEGITTIMITA.*
L'art 331 cod proc civ lascia libero il giudice di appello, che ordina la integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, di stabilire un'udienza di comparizione in data tale che il termine di comparizione per la parte chiamata risulti inferiore a quello previsto dal codice di rito. (V Conf 2191-68, massima n 334386 1448-68, massima n 333100).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)