Sez. 3, Sentenza n. 1096 del 16/04/1971 (Rv. 351159 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - PROPONIBILITA DELLA RELATIVA DOMANDA SIA DINANZI AL GIUDICE DI RINVIO CHE DINANZI A QUELLO COMPETENTE SECONDO LE REGOLE ORDINARIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - PROPONIBILITA DELLA RELATIVA DOMANDA SIA DINANZI AL GIUDICE DI RINVIO CHE DINANZI A QUELLO COMPETENTE SECONDO LE REGOLE ORDINARIE.*
L'art 389 cod proc civ, che faculta la parte a chiedere dinanzi al giudice di rinvio le reintegrazioni e le restituzioni conseguenti alla sentenza di Cassazione, non assegna a detto giudice una Competenza assoluta ed inderogabile in materiĆ il legislatore non ha inteso cioe prescrivere obbligatoriamente la riunione delle domande di restituzione e reintegrazione e quella di merito, che si svolge dinanzi al giudice di rinvio. Esaurito quindi il giudizio di rinvio le domande di cui sopra possono essere proposte al giudice competente secondo le comuni regole sulla Competenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)