Sez. 3, Sentenza n. 285 del 24/01/1975 (Rv. 373498 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA - ESTENSIONE - DANNI PER PRIVAZIONE DI UN BENE IN FORZA DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA CASSATA - INCLUSIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - AUTONOMA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA - ESTENSIONE - DANNI PER PRIVAZIONE DI UN BENE IN FORZA DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA CASSATA - INCLUSIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - AUTONOMA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO.*
La facolta, prevista dall'art 389 cod proc civ, di chiedere al giudice di rinvio i provvedimenti riparatori e restitutori conseguenti alla Cassazione della sentenza di merito non si riferisce soltanto alle domande restitutorie in senso stretto, derivanti, cioe, direttamente dall'annullamento di questa sentenza, ma ad ogni altra Azione ricollegantesi, sia pure in modo indiretto, alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato e, pertanto, comprende, oltre alla domanda di riduzione in pristino, anche quella di risarcimento del danno conseguente alla privazione del bene dal cui godimento la parte e stata estromessa per effetto dell'esecuzione forzata o coattiva, della sentenza cassata. Peraltro, l'Estinzione o anche l'esaurimento del giudizio di rinvio non comporta la perdita definitiva dei diritti posti a base di tali domande e, conseguentemente, l'improponibilita di queste ultime. Pertanto, poiche, in ordine alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione forzata della sentenza cassata, l'art 389 cod proc civ costituisce una lex specialis derogatoria della regola generale di cui all'art 96, secondo comma cod proc civ, a tale domanda non e applicabile il principio, posto da quest'ultima norma, secondo il quale la Competenza a conoscere della domanda di risarcimento dei danni provocati, da un'esecuzione forzata iniziata sulla base di diritto inesistente, spetta in via funzionale ed inderogabile al giudice investito della questione principale di merito. (V 2333/73, mass n 365659; 2516/71, mass n 353557; (V 1096/71, mass n 351159).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)