Sez. 5 - , Ordinanza n. 15215 del 01/06/2021 (Rv. 661599 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO | Giudicato interno – Individuazione e interpretazione della natura della norma posta a fondamento della pronuncia – Limite per il giudice dell’impugnazione - Configurabilità – Esclusione. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - In genere.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Nel processo tributario, anche in relazione ai diversi gradi del medesimo giudizio, l'interpretazione ed individuazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia - salvo che su di essa si sia formato il giudicato interno - non limitano il giudice dell'impugnazione nel potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso concreto e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)