Sez. L, Sentenza n. 19679 del 23/12/2003 (Rv. 569162 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo di sentenza che risolva una questione avente una propria individualità e autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente; tale autonomia non sussiste quando si tratti di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, pur se essa serva a risolvere questioni strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso, in quanto le suddette argomentazioni, anche se accettate o non impugnate dal soccombente, non vincolano il giudice d'appello che, nel riesaminare la decisione impugnata, deve individuare autonomamente la portata delle norme, anche convenzionali, applicabili. (Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., aveva ritenuto che si fosse formato il giudicato interno in ordine al criterio seguito dal giudice di primo grado nella interpretazione del regolamento interno del Banco di Napoli ai fini della valutazione in diritto della fondatezza della domanda).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)