diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7462 del 17/06/1992 (Rv. 477797 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere | Indennità - Azione per la liquidazione giudiziale - Giudice competente e presupposti - Indennità - Determinazione definitiva in sede amministrativa - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477797-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere

Nella disciplina espropriativa di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, la pronuncia del decreto di espropriazione, ancorché difetti la determinazione definitiva dell'indennità in sede amministrativa, abilita l'espropriato ad agire per la liquidazione giudiziale dell'indennità medesima, ai sensi dell'art. 19 della citata legge, nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 1990 (di immediata applicabilità nei procedimenti in corso), ferma restando la devoluzione della relativa domanda alla competenza in unico grado della Corte d'Appello.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)