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Sez. 2, Sentenza n. 611 del 11/02/1977 (Rv. 384165 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE - TERMINE DECENNALE - RIFERIMENTO AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI FATTO COSTITUTIVE DELLA RESPONSABILITA - DENUNZIA ED AZIONE DI RISARCIMENTO SUCCESSIVE AL TERMINE DECENNALE - EFFICACIA - LIMITE - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1977-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384165-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE - TERMINE DECENNALE - RIFERIMENTO AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI FATTO COSTITUTIVE DELLA RESPONSABILITA - DENUNZIA ED AZIONE DI RISARCIMENTO SUCCESSIVE AL TERMINE DECENNALE - EFFICACIA - LIMITE - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA - DECORRENZA.*

Ai fini della proponibilita dell'Azione risarcitoria prevista dall'art 1669 cod civ, nel caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera, previsto da tale norma, attiene al verificarsi delle condizioni di fatto che danno luogo alla responsabilita del costruttore e non anche all'Esercizio della suddetta Azione, la quale puo essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purche entro il termine di decadenza di un anno dalla denunzia, la quale, a sua volta, puo essere fatta anche essa dopo la scadenza del decennio purche entro un anno dalla scoperta della rovina o del difetto dell'opera. (V 275/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)