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Sez. 2, Sentenza n. 6619 del 06/12/1988 (Rv. 460918 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DELLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1988-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460918-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DELLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA.*

Il termine di decadenza annuale della denunzia dei vizi ai fini dell'Azione di responsabilità del committente nei confronti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., decorre dal momento in cui il danneggiato abbia acquistato un grado di conoscenza seria ed obiettiva non soltanto della gravità dei difetti dell'edificio, ma anche dell'incidenza di essi sulla statica e sulla possibilità di godimento dell'immobile secondo la sua destinazione, nonché del collegamento causale dei difetti stessi con la attività di esecuzione delle opere espletate dall'appaltatore. La anzidetta regola non trova applicazione per quanto concerne il termine annuale di prescrizione dell'Azione di risarcimento dei danni del committente, o dei suoi aventi causa, nei confronti dell'appaltatore posto dall'ultimo comma dello stesso art. 1669 cod. civ., il quale decorre in ogni caso dalla denuncia medesima, allorquando in ordine alla tempestività e regolarità della stessa non sia stata formulata dall'appaltatore la relativa eccezione di decadenza, senza che al riguardo sia dato al giudice di rilevarla d'ufficio. (V 2410/83, mass n 427261; (V 611/77, mass n 384165).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)