Sez. L, Sentenza n. 1673 del 07/03/1983 (Rv. 426523 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - MORATORI - DECORRENZA - CONDIZIONI.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - MORATORI - DECORRENZA - CONDIZIONI.*
Il principio secondo cui i debiti dello stato divengono liquidi ed esigibili, e, perciò, produttivi di interessi, solo quando la relativa spesa sia stata ordinata con l'emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'art. 270 del regolamento di contabilità generale dello stato (R.d. 23 maggio 1924 n. 827) è limitato all'ambito degli interessi corrispettivi e, pertanto, ove ricorrano i presupposti necessari alla configurabilità della mora, gli interessi moratori sono dovuti dall'amministrazione pubblica debitrice indipendentemente dall'emissione o meno del titolo di spesa. (Conf 2065/80, mass n 405718).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)