Sez. L, Sentenza n. 2675 del 15/04/1986 (Rv. 445733 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - COLPEVOLE RITARDO NELLE FORMALITÀ DI LIQUIDAZIONE - RESPONSABILITÀ EX ARTT. 1218 E 1224 COD. CIV. - DEROGA DERIVANTE DALL'ESIGENZA DI ADOTTARE LE PROCEDURE DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - CONDANNA DELLA P.A. - ALLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI - AMMISSIBILITÀ.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - COLPEVOLE RITARDO NELLE FORMALITÀ DI LIQUIDAZIONE - RESPONSABILITÀ EX ARTT. 1218 E 1224 COD. CIV. - DEROGA DERIVANTE DALL'ESIGENZA DI ADOTTARE LE PROCEDURE DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - CONDANNA DELLA P.A. - ALLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI - AMMISSIBILITÀ.*
L'esigenza di adottare le procedure della contabilità pubblica non giustifica, in caso di colpevole ritardo nelle formalità di liquidazione, la deroga né al principio, desumibile dall'art. 1218 cod. civ., della responsabilità del debitore per inesatto o tardivo adempimento della prestazione (responsabilità che si attua con la corresponsione degli interessi moratori come Forma di risarcimento minimo) né al principio posto dall'art. 1224, primo comma, cod. civ., che identifica la decorrenza degli interessi con il giorno della Costituzione in mora, fatti salvi i casi di mora ex re indicati dall'art. 1219 cod. civ.; consegue che, ricorrendone i presupposti, la pubblica amministrazione, in quanto colposamente inadempiente, ben può essere condannata a corrispondere gli interessi moratori, ancorché non sia stato emesso il relativo titolo di spesa. (V 3071/83, mass n 427975; (V 2264/83, mass n 427112; (V 1673/83, mass n 426523; (V 1330/78, mass n 390693; (V 2083/75, mass n 375813).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)