Sez. 2, Sentenza n. 5731 del 23/12/1977 (Rv. 389258 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE DEL PRETORE SULL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO - APPELLABILITA - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE DEL PRETORE SULL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO - APPELLABILITA - CONDIZIONI.*
E proponibile l'appello avverso la decisione con la quale il pretore abbia pronunciato sull'opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di onorari, quando questi riguardino insieme prestazioni giudiziali civili e prestazioni stragiudiziali, ovvero prestazioni giudiziali in materia civile e penale, dal momento che la procedura prevista dalla legge 13 giugno 1942, n 794, si applica solo quando si tratta di onorari dovuti per prestazioni in materia civile, mentre, se con gli onorari per prestazioni in materia civile si chieda anche il pagamento di quelli maturati per prestazioni in materia stragiudiziale o in materia penale, la Forma dei comuni giudizi di cognizione che va applicata a questi ultimi attrae, nella sua generale disciplina, quella parte della controversia che costituisce la materia propria del procedimento speciale. (Conf 3634/72, mass n 361653).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)