Sez. 2, Sentenza n. 3634 del 20/12/1972 (Rv. 361653 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IMPUGNAZIONI - OPPOSIZIONE - COMPENSI PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI - FORMA DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO - DECISIONE CON SENTENZA - IMPUGNABILITA CON I MEZZI ORDINARI - APPELLO EX LEGGE PROFESSIONALE - PROPONIBILITA - INDAGINE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IMPUGNAZIONI - OPPOSIZIONE - COMPENSI PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI - FORMA DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO - DECISIONE CON SENTENZA - IMPUGNABILITA CON I MEZZI ORDINARI - APPELLO EX LEGGE PROFESSIONALE - PROPONIBILITA - INDAGINE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Se l'avvocato o il procuratore legale abbia chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei diritti e degli onorari dovutigli per prestazioni sia giudiziali che stragiudiziali o per prestazioni giudiziali civili ed insieme penali, l'opposizione all'ingiunzione segue, nel suo svolgimento processuale, la Forma dei comuni giudizi di cognizione ed e decisa con sentenza la quale e soggetta ai normali mezzi di impugnazione, attraendo il procedimento ordinario, nella sua generale disciplina normativa, quella parte della controversia costituente la materia propria del procedimento speciale di cui alla legge 13 giugno 1942, n 794 (previsto per le sole prestazioni giudiziali in materia civile e che attribuisce carattere di ordinanza non appellabile alla decisione emessa dal tribunale sull'opposizione). Pertanto, il giudice di secondo grado investito dell'appello contro la sentenza che abbia deciso l'opposizione a tale decreto ingiuntivo, al fine di poter ritenere proponibile o meno l'appello, ex art 30 della citata legge n 794 del 1942, deve compiere anche ex officio, l'essenziale indagine di accertare la natura di tutte le prestazioni professionali, per il pagamento delle quali era stato chiesto ed ottenuto il decreto stesso. (Conf 2062'70, mass n 348163; 2503'67, mass n 329818).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)