Sez. L, Sentenza n. 10372 del 03/12/1994 (Rv. 489006 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Rischi derivanti dalla conduzione di veicoli a motore - Posizione soggettiva del lavoratore nell'azienda e natura dirigenziale delle mansioni svolte - Esclusione della tutela assicurativa - Inammissibilità - Fattispecie relativa ad infortunio occorso ad un dipendente, figlio dell'amministratrice di una società, nello svolgimento di mansioni impiegatizie e non di diretta esplicazione del potere organizzativo proprio di un'imprenditore.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, la tutela assicurativa contro i rischi derivanti dalla conduzione di veicoli a motore, nelle ipotesi previste dall'art. 4 terzo comma d.P.R. n. 1224 1965, non può essere esclusa - una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato della vittima dell'infortunio, verificatosi in occasione di un viaggio rientrante tra i compiti assegnati - in considerazione della posizione soggettiva del lavoratore nell'ambito dell'azienda e della natura dirigenziale delle mansioni svolte. (Nella specie, la sentenza dei giudici di merito, cassata dalla S.C., ha negato il diritto alle prestazioni assicurative rilevando che l'incarico svolto dal dipendente, figlio dell'amministratrice della società, non rientrava tra le mansioni di carattere impiegatizio ma era diretta esplicazione del potere organizzativo proprio di un imprenditore).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)