Sez. 5, Sentenza n. 21615 del 26/10/2016 (Rv. 641474 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA | Agevolazioni tributarie per i territori montani - Società agricola - Spettanza - Condizioni - Sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di IAP - Presentazione dell'istanza successivamente all'acquisto - Omessa menzione del beneficio nell'atto - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
In tema d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, possono godere delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 2, comma 4, del d.lgs n. 99 del 2004, le società agricole che, pur se in data successiva all'acquisto, abbiano presentato, a norma dell'art. 1, comma 5 ter, del d.lgs. n. 99 cit., istanza per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e siano risultate, nel termine di ventiquattro mesi, in possesso dei requisiti necessari, a nulla rilevando che, nell'atto di trasferimento, sia stato invocato il diverso beneficio di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973, poiché tale comportamento non rivela la volontà di fruire di un'agevolazione diversa da quella spettante e lascia, comunque, impregiudicato il diritto di attivarsi per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 9, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2, Cod. Civ. art. 2135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)