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Sez. L - , Ordinanza n. 28091 del 24/11/2017 (Rv. 646382 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia presso l'INPS - Presupposti - Non assoggettabilità del datore a fallimento - Società con soci personalmente responsabili - Procedura esecutiva risultata infruttuosa - Necessità - Modalità.
Stato
decisa il 2017-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646382-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps, aventi carattere sussidiario, in virtù del combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 297 del 1982 e 2740 c.c., nel caso di insolvenza del datore di lavoro rappresentato da una società non assoggettabile a procedura fallimentare, e con soci solidalmente ed illimitatamente responsabili, incombe sul lavoratore, nel rispetto delle cautele di ordinaria diligenza desumibili dal detto art. 2, comma 5, esperire previamente le procedure esecutive nei confronti di tutti i coobbligati solidali ed illimitatamente responsabili, le cui “garanzie patrimoniali” devono risultare in tutto o in parte insufficienti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)