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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21734 del 06/09/2018 (Rv. 650301 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia INPS - Non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento - Presupposti - Verifica del Tribunale fallimentare - Rilevanza.
Stato
decisa il 2018-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650301-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, la verifica da parte del Tribunale fallimentare della non fallibilità dell'imprenditore, ex art. 15, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942, costituisce presupposto, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, per l'accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)