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Sez. 3 - , Sentenza n. 3314 del 11/02/2020 (Rv. 656891 - 02)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE | Mancanza e temporanea inattività degli impianti di depurazione - Riconducibilità a tale nozione dell'assoluta insufficienza di detto impianto alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008 - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656891-02

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE

Alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'"assoluta insufficienza" di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito.

Riferimenti normativi: Legge 05/01/1994 num. 36 art. 14 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 155 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)