Sez. 1, Sentenza n. 1312 del 27/04/1972 (Rv. 357839 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE PER ROMA E L'AGRO ROMANO - ESPROPRIAZIONE PARZIALE - STIMA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE PER ROMA E L'AGRO ROMANO - ESPROPRIAZIONE PARZIALE - STIMA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La legge speciale per l'esecuzione del piano regolatore di Roma(RDL 6 luglio 1931 n 981, convertito nella legge 14 marzo 1932 n 355)non regola l'intera materia delle espropriazioni per pubblica utilita necessarie per l'attuazione del piano medesimo e, pertanto, in ipotesi di espropriazione parziale, non essendo stabilito in detta legge alcun criterio di stima, e applicabile per analogia il criterio di stima previsto dall'art 40 della legge generale 25 giugno 1865, n 2359, non incompatibile con la disciplina speciale espressamente dettata dalla predetta legge del 1932. (V 3985'69, mass n 344442; 1293'69, mass n 339968; 2110'65).*
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1932 num. 355 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)