Sez. 1, Sentenza n. 177 del 14/01/1977 (Rv. 383684 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE PER ROMA - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE PARZIALE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE EX ART 40 DELLA LEGGE GENERALE N 2359 DEL 1865 - APPLICAZIONE - EDIFICABILITA DEL FONDO - RILEVANZA - LIMITI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE PER ROMA - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE PARZIALE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE EX ART 40 DELLA LEGGE GENERALE N 2359 DEL 1865 - APPLICAZIONE - EDIFICABILITA DEL FONDO - RILEVANZA - LIMITI.*
Le norme speciali per l'esecuzione del piano regolatore di Roma (RDL 6 luglio 1931 n 981, convertito nella legge 24 marzo 1932 n 355) non regolano l'intera materia delle espropriazioni per pubblica utilita, necessarie per l'attuazione del piano medesimo, e, pertanto, nel caso di espropriazione parziale, non fissando dette norme alcun diverso principio, e applicabile il criterio di Determinazione dell'indennita di cui all'art 40 della legge generale sulle espropriazioni 25 giugno 1865 n 2359, consistente nel computo della differenza fra il valore dell'intero fondo prima della espropriazione e quello della parte residua dopo l'espropriazione medesima. Nel computo del pregiudizio eventualmente subito dalla porzione residua, va tenuto conto della edificabilita del fondo, ove non si tratti di fondi espropriati per destinazione a strade, piazze e spazi di uso pubblico (art 4 secondo comma del RDL n 981 del 1931). (V 433/73, mass nn 362425 362426; (V 1312/72, mass n 357839; (V 3985/69, mass n 344442).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Regio Decr. Legge 06/07/1931 num. 981 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/1932 num. 355 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)