Sez. 1, Sentenza n. 7992 del 01/10/1994 (Rv. 487973 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PRESCRIZIONE | Interruzione nella ipotesi di esercizio della azione penale - Disciplina ex art. 19 quarto comma del D.L. n. 334 del 1939 - Portata - Pluralità di imputati - Effetto interruttivo del processo penale - Durata nei riguardi del coimputato prosciolto con sentenza istruttoria.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PRESCRIZIONE
L'art. 19 quarto comma, del D.L. 28 febbraio 1939 n. 334, convertito in legge 2 giugno 1939 n. 739, allorché stabilisce che la prescrizione dell'azione di recupero dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali è interrotta quando venga esercitata l'azione penale e che in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale, fa riferimento tanto alla sentenza di condanna quanto alla sentenza di proscioglimento. Pertanto, qualora il giudizio penale si sia svolto nei confronti di diversi imputati concorrenti nel reato e, in tesi, solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di fabbricazione, la specialità della norma, che disciplina l'interruzione dell'azione civile di recupero sino alla definizione del giudizio penale, comporta che debbono essere tenute distinte le diverse posizioni e che nei riguardi del coimputato prosciolto con sentenza istruttoria l'effetto interruttivo del processo penale non perdura sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti degli altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Decreto Legge 28/02/1939 num. 334 art. 19, Legge 02/06/1939 num. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)