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Sez. 5, Sentenza n. 6047 del 26/04/2002 (Rv. 554005 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PRESCRIZIONE | Olii minerali - Azione per il recupero dell'imposta - Termine - Esercizio dell'azione penale - Decorrenza - Sentenza definitiva del giudizio penale - Condanna, proscioglimento ovvero declaratoria di prescrizione del reato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554005-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PRESCRIZIONE

In tema di imposta di fabbricazione sugli olii minerali, il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta, interrotto quando venga esercitata l'azione penale, decorre, a norma dell'art. 19 R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739 - e la stessa regola รจ contenuta nell'art. 84, penultimo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -, dalla data di passaggio in giudicato della pronuncia che definisce il procedimento penale, tanto che si tratti di sentenza di condanna quando di proscioglimento, ed ivi compresa la declaratoria di prescrizione del reato.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)