Sez. L, Sentenza n. 6741 del 03/06/1992 (Rv. 477518 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere | Nullità per violazione delle garanzie ex art. 7, secondo e terzo comma, statuto lavoratori - Conversione in recesso "ad nutum" - Condizioni.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere
Nell'ipotesi di nullità del licenziamento intimato in violazione della garanzia procedimentale del contraddittorio di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, applicabile anche nell'area della recedibilità "ad nutum" del datore di lavoro, la questione della conversione del licenziamento nullo in recesso "ad nutum" non può essere esaminata d'ufficio dal giudice, se non ritualmente e tempestivamente eccepita dal convenuto datore di lavoro, a conoscenza della nullità dell'intimato licenziamento, con l'allegazione dell'intento del medesimo di recedere dal rapporto anche in difetto del motivo disciplinare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)