Sez. L, Sentenza n. 5753 del 25/05/1995 (Rv. 492442 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Domanda di annullamento proposta dal lavoratore - Conversione giudiziale della sanzione in una meno grave senza domanda del lavoratore medesimo e senza eccezione del datore di lavoro - Inammissibilità - Applicazione di una sanzione conservativa previa domanda del datore di lavoro di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo - Divieto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
La potestà di infliggere sanzioni disciplinari è riservata alla discrezionalità dell'imprenditore ex art. 2106 cod. civ., in quanto contenuta nel più ampio potere di direzione dell'impresa attribuitogli dall'art. 2086 cod. civ., a sua volta compreso nella libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione; ne consegue che il giudice, adito dal lavoratore per l'annullamento di una sanzione, non può, senza esserne richiesto dall'attore, che ammetta la propria responsabilità ma invochi conseguenze più tenui, e senza alcuna eccezione da parte dell'imprenditore, titolare del potere ora detto, convertirla in altra meno grave, a ciò ostando il divieto di ultra ed extrapetizione posto dall'art. 112 cod. proc. civ.. Il suddetto divieto deve pertanto ritenersi violato quando, in presenza di rituali richieste di parte - una di annullamento del licenziamento per giusta causa e l'altra, formulata dalla controparte, di sua conversione in licenziamento per giustificato motivo - il giudice di merito applichi d'ufficio una sanzione conservativa, atteso che siffatta pronuncia giudiziale priverebbe l'imprenditore del potere di graduazione derivante dalla varietà della sanzioni eventualmente, e per lo più, previste dal codice disciplinare.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)