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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18254 del 17/09/2015 (Rv. 636509 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Decreto di espulsione - Divieto di reingresso - Limiti temporali - Autorizzazione del Ministero dell'Interno - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636509-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di disciplina dell'immigrazione, il divieto di reingresso in Italia dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può superare il termine di cinque anni previsto dall'art. 13, comma 14, del d.lgs. n. 286 del 1998, come novellato dal d.l. n. 89 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 129 del 2011, di recepimento della direttiva n. 115/2008/CE. Né, in tal caso, è necessaria la speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno, prevista dal comma 13 della menzionata disposizione per le ipotesi in cui lo straniero, per particolari ragioni, intenda fare rientro nel territorio dello Stato prima della scadenza del divieto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 02/08/2011 num. 129 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)