Sez. 1, Sentenza n. 22429 del 22/10/2009 (Rv. 610302 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione - Decorso del termine di cinque anni ex art. 13, comma quattordicesimo, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Rientro in Italia - Liceità - Condizioni - Autorizzazione amministrativa preventiva - Necessità - Domanda al Ministero dell'Interno - Necessità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Lo straniero destinatario di un decreto prefettizio di espulsione, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non può fare rientro nel territorio italiano, trascorsi i cinque anni previsti dalla legge ed espressamente menzionati nel decreto, senza autorizzazione del Ministero dell'Interno, esponendosi, in caso di trasgressione di tale divieto, a responsabilità penale e ad un nuovo provvedimento di espulsione. Il decorso del quinquennio rileva al solo fine della legittimazione alla richiesta di reingresso in Italia, che deve comunque essere presentata al Ministero dell'Interno.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 2861 art. 13 com. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 2861 art. 13 com. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)