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Sez. 1, Sentenza n. 6564 del 17/07/1997 (Rv. 506096 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Sentenza dichiarativa dell'incompetenza - Atti di istruzione nel merito - Rilevanza ai fini della liquidazione delle spese.
Stato
decisa il 1997-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506096-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

Se di fatto, prima della pronuncia di sentenza dichiarativa della incompetenza del giudice adito, la causa sia stata istruita, con i relativi oneri economici, anche nel merito (per il mancato operare degli strumenti intesi ad evitare, tendenzialmente, lo svolgimento di attività di istruzione relativamente al merito nel caso in cui il giudizio sia suscettibile di essere definito mediante l'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale o preliminare), la condanna alle spese dovrà riguardare tutti gli atti, anche se non utilizzati in relazione al tenore della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)